Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11496 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 11496 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da CASTELLACCIO Alessandro, nato a Tivoli (RM) il
28/11/1982, avverso la sentenza in data 16/10/2012 del G.U.P. del Tribunale di Tivoli;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
letta la requisitoria del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. Vincenzo
Geraci), che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza
limitatamente alla disposta confisca dell’autoveicolo.

Motivi della decisione
1. Con il ministero del difensore l’imputato Alessandro Castellaccio impugna per
cassazione la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Tivoli con cui gli è stata applicata -su
sua richiesta assentita dal p.m.- la pena, concessegli le attenuanti generiche, di tre armi di
reclusione ed euro 12.000 di multa e di quattro mesi di arresto per i reati,
rispettivamente, di illecita detenzione per finalità commerciali di 500 grammi di
stupefacente del tipo cocaina rinvenuti sull’autovettura di cui era alla guida e di illecita
detenzione di cinque cartucce per fucile da caccia cal. 12.
2. Il ricorso è limitato alla disposta confisca dell’autovettura Volkswagen Golf
intestata alla madre dell’imputato, usata dal Castellaccio e sulla quale è stata trovata la
sostanza stupefacente caduta in sequestro.
Con l’unico motivo di impugnazione si deducono l’erronea applicazione degli
artt. 240 c.p. e 445 c.p.p. in tema di confisca facoltativa e il difetto e l’illogicità della
motivazione sul punto. Il giudice di merito ha apoditticamente affermato la confiscabilità
dell’autoveicolo, non precisando quali siano gli elementi indicativi della intrinseca
“pericolosità” dello stesso e soprattutto quale sia il nesso strumentale che lo collega alla

Data Udienza: 21/10/2013

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente.
Il giudice di merito nell’ordinare la confisca del veicolo, pur dando atto del
dissequestro e della restituzione del mezzo all’avente diritto disposti con decreto del
p.m. fin dal 18.4.2011, puntualizza come lo stesso veicolo sia intestato a Daniela Cola,
madre convivente dell’imputato (che non contesta tale circostanza).
Ora, premesso che la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo
al reato non è di per sé sola sufficiente ad escluderne la confisca, è agevole osservare che
nel caso di specie l’imputato Castellaccio non è legittimato, perché privo di diretto
interesse alla decisione, a proporre ricorso per cassazione ai fini della restituzione di un
bene sequestrato e sottoposto a confisca che non gli appartiene (arg. ex Sez. 5, 18.1.2013
n. 10205, Loccisano, rv. 255225). L’unica persona legittimata ad invocare la restituzione
della vettura confiscata è la sua proprietaria, persona diversa dall’imputato (vale a dire la
madre del ricorrente, terza interessata), che potrà azionare la sua pretesa anche davanti
al giudice dell’esecuzione penale (art. 676 c.p.p.). D’altro canto né con il ricorso, né con la
memoria difensiva il ricorrente imputato ha dedotto e tanto meno dimostrato di vantare
personale interesse, concreto e attuale, ad ottenere la restituzione dell’autovettura (v.:
Sez. 3, 27.1.2010 n. 10977, Ambrosetti, rv. 246344; Sez. 6, 21.6.2012 n. 35786, Buttini, rv.
254395).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si stima equo determinare in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013
Il consigliere stensore
Giacomo jPialcJni

(-~

Il Presidente
olfo Di Virginio

commissione del contestato reato di cui all’art. 73 L.S. Elementi critici che sono ripresi
con una memoria difensiva depositata il 12.6.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA