Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11495 del 21/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11495 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. Procuratore Generale della Repubblica di Firenze
avverso la sentenza emessa il 29/03/2012 dalla Corte di Appello di Firenze nella
procedura estradizionale di
2. OPOKA Krzysztof Zbigniew, n. a Kazimierz Dolny (Polonia) il 02/04/1963;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Roberto Aniello, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giovanni D’Amato, che ha insistito per il
rigetto del ricorso del RG. di Firenze.

Motivi della decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato
insussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione avanzata per
finalità processuali dalla Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco
residente in Italia Krzysztof Zbigniew Opoka, raggiunto da un ordine di arresto a fini
estradizionali emesso il 9.9.2011 dal Procuratore Generale di Lublino, che richiama
(riproducendone il contenuto) il corrispondente mandato di cattura emesso nei confronti
dell’Opoka il 2.5.2007 dal Tribunale Distrettuale polacco di Pulawy. Atto di accusa,
quest’ultimo, con cui si contestano al cittadino polacco nove reati commessi in Polonia in
epoca appena precedente la data del 7.8.2002; evenienza che ha determinato la
conversione dell’iniziale procedura di consegna europea (Legge n. 69/2005) nell’attuale
procedura estradizionale (giusta formale richiesta di estradizione del Governo della
Repubblica di Polonia in data 20.9.2011), disciplinata dalla Convenzione europea di
estradizione del 13.12.1957 (esecutiva in Italia con L. 20.1.1963 n. 300) e dalla Convenzione
di estradizione tra Italia e Polonia del 28.4.1989 (ratificata dall’Italia con L. 7.6.1993 n. 193).
In particolare l’autorità giudiziaria polacca contesta all’Opoka i seguenti reati qualificati,

Data Udienza: 21/10/2013

2. Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Firenze, formulando unitaria censura per
violazione di legge e totale difetto di motivazione.
I giudici della consegna sono incorsi in una palese travisante lettura della
documentazione allegata alla domanda estradizionale. Non risponde al vero, infatti, che
la stessa non contenga l’esposizione dei fatti criminosi addebitati all’Opoka, poiché questi
sono analiticamente descritti in riferimento ai singoli capi di imputazione elevati nei
confronti dell’estradando; tant’è che la stessa Corte di Appello li ha trascritti nella
decisione impugnata. Non solo. Diversamente da quanto sembra supporre la Corte di
Appello, la convenzione di estradizione bilaterale non richiede l’indicazione degli
elementi di prova che sorreggono le accuse, essendo ritenuta sufficiente la ridetta
esposizione dei fatti concretamente allegata alla domanda di estradizione (a tutto
concedere la Corte avrebbe potuto o dovuto richiedere una integrazione della domanda
estradizionale, ma giammai disporre un preventivo diniego della consegna).
Quanto alla prescrizione dei reati ascritti all’Opoka ipotizzata dalla Corte come già
avvenuta secondo la legislazione italiana a mente della disciplina dell’istituto dettata dal
vigente art. 157 c.p., sì da configurare un caso di rifiuto della consegna secondo l’art. 3 -co.
1, lett c)- della convenzione italo-polacca, l’incidentale assunto della Corte di Appello è
infondato. Al contrario di quanto ritiene la Corte, in materia estradizionale ai fini della
prescrizione occorre avere riguardo, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla
legge vigente all’epoca di commissione dei reati. Ora, alla stregua della disciplina italiana
della prescrizione anteriore alla riforma dell’istituto operata con la legge 5.12.2005 n. 251
(ed applicabile in base alle date di commissione dei reati polacchi ascritti all’estradando), i
reati oggetto della richiesta di consegna non sono prescritti. Fatte salve possibili verifiche
inerenti il regime polacco di sospensione! interruzione della prescrizione per i reati di cui

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in base alle norme del codice penale polacco allegate alla domanda estradizionale, come
delitti contro il patrimonio (capi da 1 a 6 del mandato di cattura: art. 286 c.p. polacco),
come delitto contro gli affari economici (capo 7 m.c.: art. 301 c.p. polacco) e come delitti
fiscali e previdenziali (capi 8 e 9 m.c.: artt. 60 e 218 c.p. polacco). Reati integranti
fattispecie penali sanzionate, in rapporto al canone estradizionale pattizio della doppia
punibilità, anche dalla normativa penale italiana, alla cui stregua le prime sei
contestazioni integrano reati di truffa in danno di enti pubblici polacchi e di istituti o
società di polacchi, la settima e più grave contestazione il reato di bancarotta fraudolenta
(commesso dall’Opoka in qualità di comproprietario e gestore di una società commerciale
polacca dichiarata fallita), gli ultimi due gli omologhi reati di omessa tenuta di scritture
contabili societarie e di omesso versamento di contributi previdenziali.
La Corte di Appello di Firenze ha motivato la decisione reiettiva in base al rilievo
che, in violazione del disposto dell’art. 8 della convenzione di estradizione italo-polacca,
lo Stato richiedente non ha allegato agli atti una adeguata “esposizione dei fatti” criminosi
attribuiti all’estradando (sentenza: “…manca del tutto nella domanda di estradizione qui
pervenuta una sia pur sintetica esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla emissione della
richiesta…conseguentemente la Corte non è in grado di valutare la sussistenza dei requisiti minimi
fondanti la richiesta di estradizione…”). A ciò dovendosi aggiungere, ad avviso della stessa
Corte, che i reati attribuiti all’Opoka apparirebbero secondo la legge italiana attinti da
prescrizione in assenza di atti interruttivi dei relativi termini (donde il rigetto della stessa
richiesta del P.G. di udienza di acquisire chiarimenti sul regime prescrizionale polacco
concernente i reati ascritti all’estradando).

ai capi 8 e 9 della domanda, i fatti di truffa aggravata si prescrivono in un termine
massimo di quindici anni e il più grave reato di bancarotta in un termine ben maggiore.

3.1. Evidente è l’errore in cui è caduta la Corte di Appello, supponendo l’assenza di
una “esposizione sui fatti” criminosi attribuiti all’estradando ai sensi dell’art. 12, lett. b),
della Convenzione europea del 1957 (L. 300/1963) e -soprattutto- dell’art. 8, co. 1-lett. b),
della convezione bilaterale italo-polacca. In realtà l’esposizione in parola è integrata dal
lungo elenco dei singoli episodi criminosi contestati, anche in concorso con terzi,
all’Opoka e in funzione dei quali se ne richiede la consegna estradizionale. L’elenco reca,
in vero, una analitica descrizione modale e spazio-temporale delle illecite condotte poste
in essere dall’estradando e costituenti fatti di rilevanza penale anche secondo la legge
penale italiana nei termini prima indicati; fatti, merita aggiungere, sanzionati con pene
edittali che legittimano la consegna per fini estradizionali (art. 2 convenzione bilaterale).
D’altro canto, come rilevato dal ricorrente P.G., la stessa Corte di Appello non ha ignorato
l’esistenza dell’elenco con l’esposizione dei fatti, avendolo anteposto alla sentenza
impugnata dal P.G.

3. Il ricorso del Procuratore Generale di Firenze è fondato e la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio degli atti alla stessa Corte di Appello per un nuovo
giudizio (in realtà effettivo, essendo di fatto mancato un concreto giudizio sulla
regiudicanda estradizionale) sulla domanda di estradizione del Governo polacco nei
confronti di Krzysztof Zbigniew Opoka.

3.2. Non è assistito da fondamento neppure l’additivo rilievo enunciato dalla Corte
di Appello in punto di ipotizzata prescrizione dei reati contestati all’Opoka. Le
osservazioni critiche del ricorrente P.G. sono pienamente condivisibili e conformi
all’indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice in materia estradizionale.
Va in limine segnalato che, alla stregua delle informazioni richieste per il tramite del
Ministero della Giustizia, risulta allo stato secondo l’autorità polacca raggiunto da
prescrizione (polacca) unicamente il reato di cui al capo n. 8) della rubrica estradizionale
(nota dell’Ambasciata polacca in atti).
Tanto precisato, occorre ribadire che, ai fini dell’accertamento (e del calcolo del
relativo termine) della eventuale prescrizione dei reati oggetto di domanda estradizionale
secondo lo Stato richiedente o lo Stato richiesto già avvenuta “alla data della ricezione della
domanda di estradizione” (secondo la formula impiegata dall’art. 3, lett. c, della convenzione
italo-polacca), da leggersi in uno al generale disposto dell’art. 10 della Convenzione
europea nella parte in cui riconnette la prescrizione al fatto reato nella sua oggettiva
storicità (prescrizione della “azione penale o della pena”), deve farsi riferimento alla
disciplina normativa vigente al momento della commissione dei singoli reati, come ha
puntualmente dedotto il ricorrente P.G.
Non colgono nel segno le considerazioni critiche al riguardo sviluppate nella
memoria del difensore dell’Opoka depositata il 26.6.2013. In proposito va subito precisato
che -diversamente da quanto si sostiene nella stessa memoria- la regola per cui
l’annullamento con rinvio non sarebbe compatibile con la struttura del giudizio di
cassazione in materia estradizionale (ove la S.C. è giudice anche del fatto) non ha e non
può avere carattere assoluto (v.: Sez. 6, 13.10.1994 n. 4157, Markovic Zoran, rv. 199494;
Sez. 6, 4.2.2005 n. 8350, Georgescu, rv. 231038; Sez. 6, 11.5.2006 n. 21973, Bucan, rv.
234509), soprattutto in un caso quale quello in esame, in cui -non essendovi stato un reale
giudizio sui fatti estradizionali da parte della Corte territoriale- si finirebbe per privare in Jí
concreto l’estradando di un grado di giudizio.

éit

3

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di
Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p.
Roma, 21 ottobre 2013
Il consiglier estensore
Giacom a or(n.

Il Presidente
1 Di Virginio

Tornando sul tema della prescrizione dei reati oggetto della richiesta di consegna
polacca, non può sottacersi che questa S.C. ha affermato come nei rapporti di estradizione
regolati dalla Convenzione europea o da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi
principi generali (come la convenzione italo-polacca) l’avvenuta prescrizione del reato
secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all’accoglimento della richiesta
estradizionale, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione
del fatto (cfr.: Sez. 6, 15.11.2007 n. 8729, Jankowski, rv. 238718; Sez. 6, 9.10.2008 n. 48414,
Dalli Cardillo, rv. 242426; Sez. 6, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527; Sez. 6, 20.12.2010
n. 45051, Mandachi, rv. 249218; Sez. 6, 5.4.2011 n. 22507, Moujane, rv. 250271).
Deve, in vero, rilevarsi che il regime della prescrizione applicabile secondo la legge
italiana ai reati oggetto di consegna non deroga al criterio selettivo di natura processuale
del tempo del commesso reato. Regime che nel caso dell’Opoka è quello precedente la
riforma avvenuta con la legge n. 251/2005. L’operatività del canone tempus regit actum e
dell’autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati
richiedente e richiesto) discende, dal principio, fondamentale in materia estradizionale, di
doppia incriminabilità (art. 13 co. 2 c.p.) e -per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la
conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del
momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura
estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza
processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti
all’estradando. Con l’ulteriore effetto, quindi, che -in ragione della natura processuale
dell’istituto dell’estradizione, che non può che soggiacere alla regola del tempus regit
actum (irretroattività della legge ex art. 11 co. 1 disp. prel. cod. civ.)- non si rende
evocabile la disciplina intertemporale dettata dall’art. 2 co. 4 c.p. (applicazione delle
norme più favorevoli all’imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle,
cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei
casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente la
consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualificare (secondo il criterio
della doppia punibilità) unicamente la legge penale nazionale applicabile al consegnando.
In base al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nei rispettivi testi anteriori
alla legge n. 251/2005, né il reato di bancarotta fraudolenta (capo 7 rubrica) né i reati di
truffa aggravata in danno di organi pubblici polacchi (capi 1, 2, 3) ascritti all’Opoka sono
prescritti secondo la legge italiana. Accerterà la Corte di Appello, in sede di nuovo
giudizio, escluso il reato sub 8) (prescritto, come detto, per la legge polacca), se anche gli
altri reati di truffa (capi 4, 5, 6) siano aggravati, sì da essere assimilati all’ipotesi di cui
all’art. 640 co. 2 c.p., e -insieme al residuo reato sub 9)- siano o meno attinti da
prescrizione in base alla legge italiana vigente al momento della loro consumazione.

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