Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11491 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11491 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAGATO SARAN. IL 17/11/1974
DE CESARIS ANGELO N. IL 23/11/1962
avverso la sentenza n. 1565/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, veniva confermata la sentenza di condanna di
BRAGATO Sara e DE CESARIS Angelo per tre episodi di furto aggravato (artt. 110,
624-625 c.p. , acc. in Ascoli Piceno il 14-15\12\1998). Veniva anche confermata la pena
irrogata di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 200= di multa.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo, il difetto di motivazione
in relazione alla mancata assoluzione ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche
ed al complessivo trattamento sanzionatorio.
3.1. Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606,
co. 3°, c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473).

Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di merito particolarmente diffusa ed
argomentata, dalla semplice lettura dei sintetici motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità delle censure attinenti alla invocata assoluzione.
3.2. I ricorrenti, inoltre, richiedono che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere i ricorrenti
meritevoli delle invocate attenuanti in ragione della reiterazione delle condotte
criminose e dei plurimi precedenti penali, anche specifici, su di loro gravanti.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
concessione, che le censure formulate non valgono a scalfire.
3.3. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione
della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere
discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia
valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.. Anzi, non è neppure
necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta,
1

3. I ricorsi sono inammissibili.

come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena
edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 (mille/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
Il Consigliere estensore

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di €
1.000=in favore della Cassa delle ammende.

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