Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11490 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11490 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARCA EMILIO N. IL 05/04/1979
avverso la sentenza n. 7480/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
23/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 06/11/2013
OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe SCARCA Emilio veniva condannato per il reato di cui
all’art. 116 , co. 13°, C.d.S. per guida senza patente di un’auto Nissan Micra (acc. in
Roma il 9\12\2008). All’imputato veniva irrogata la pena di C 1.800= di ammenda.
3. Il ricorso é inammissibile.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia mediabassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurímis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278).
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
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2. Propone appello, poi qualificato ricorso per cassazione, il difensore l’imputato,
deducendo il vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.