Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11483 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11483 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRA ALESSANDRO N. IL 27/04/1958
avverso la sentenza n. 2693/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati Va rammentato che questa Corte di legittimità ha affermato che
“L’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di cessione di sostanze
stupefacenti. Se è vero che detta circostanza presuppone relativamente all’ipotesi dei
delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto potrebbero essere quelli in materia
di stupefacenti – il conseguimento di “un lucro di speciale tenuità”, tuttavia il requisito dell’
“evento dannoso” di speciale tenuità – pure richiesto dalla norma – si attaglia pur sempre
ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di sostanze
stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute
pubblica, alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale” (Cass. Sez.
6, Sentenza n. 7830 del 30/03/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214733; Cass. Sez. 6,
Sentenza n. 41758 del 13/10/2009 Cc. (dep. 30/10/2009) Rv. 245019; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 36408 del 26/06/2013 Ud. (dep. 05/09/2013) Rv. 255958).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille)titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00 (mille).
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
Il Consigliere estens

OSSERVA
1. L’imputato GUERRA Alessandro ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe
con cui è stata confermata la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, co. 5 0 , T.U. 309
del 1990 (acc. in Bologna il 14\8\1997), per carenza di motivazione della medesima in
ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

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