Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1148 del 24/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1148 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI ORVIETO
nei confronti di:
1) GENTILE GIOVANNI N. IL 05/02/1941 * C/
avverso la sentenza n. 151/2011 TRIBUNALE di ORVIETO, del
28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott./Ww Ft-fin efil-t
che ha concluso per
P
C.D%–A.-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/10/2012

17,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Orvieto ha assolto, perché il
fatto non sussiste, Gentile Giovanni dal reato di cui all’art. 256, comma 1 lett. a),
D. Lgs. n. 152/2006, a lui ascritto per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti
non pericolosi, costituiti dalle acque di lavaggio, pulizia e macinazione di uve,
senza la prescritta autorizzazione.
Secondo l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza i C.C. del NOE, a

Vinicola” gestita dal Gentile, avevano rilevato che dall’anno 2008 l’azienda non
aveva effettuato alcun conferimento di rifiuti del tipo di cui all’imputazione,
benché l’attività aziendale fosse continuata ininterrottamente sino al momento
dell’ispezione. Dal sopralluogo era emerso inoltre che sul posto era presente una
cisterna, quasi colma, la cui capacità di carico era ritenuta dai militari del NOE di
circa 8.000 litri, mentre la produzione annua media di acque di lavaggio da parte
della azienda risultava di circa 21.000 litri.
Il giudice di merito ha accertato, invece, che la cisterna di raccolta delle
acque di lavaggio aveva una capacità di circa 24.000 litri e che le acque in essa
contenute erano esclusivamente riferibili alla vendemmia dell’anno 2009, non
essendo ancora in corso, al momento del sopralluogo, la vendemmia dell’anno
2010, per cui nella cisterna dovevano ritenersi contenute tutte le acque di
scarico che gli organi di p.g. avevano ritenuto illecitamente smaltite.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, che la denuncia per
violazione ed errata applicazione dell’art. 256 D. Lgs. n. 152/2006.
La pubblica accusa ricorrente premette che per aversi mutamento del fatto
occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della
fattispecie concreta in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto della
imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Si precisa, poi, in punto di diritto che il deposito incontrollato di rifiuti,
effettuato, senza l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 183, primo comma
lett. m), attualmente lett. bb ) a seguito della riforma di cui al D. Lgs, n.
205/2010, integra l’ipotesi del deposito preliminare o stoccaggio di rifiuti
effettuato senza la prescritta autorizzazione e, quindi, un’ipotesi di gestione di
rifiuti, in violazione dell’art. 256 D. Lgs. n. 152/2006.
Nel caso in esame emerge dall’accertamento di fatto contenuto nella
sentenza che non erano state osservate le prescrizioni previste dalla legge
perché potesse configurarsi un’ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti sul luogo
di produzione, non essendo stato osservato il termine massimo di un anno

seguito di sopralluogo effettuato in data 13/08/2010 presso l’azienda “La Cantina

previsto per il deposito temporaneo (mancato conferimento dei rifiuti dal 2008 al
13/08/2010), mancando

la

prescritta etichettatura e l’accertamento

dell’osservanza delle norme tecniche relative al deposito temporaneo.
Si osserva infine, quanto al capo di imputazione, che il termine
“smaltimento” è stato utilizzato in senso tecnico, in quanto non sussistevano i
presupposti per un deposito temporaneo, mentre si era in presenza di un
deposito preliminare o stoccaggio.

3. Il ricorso è fondato.
Rileva infatti il ricorrente che nella sentenza si accerta che “dall’anno 2008
l’azienda in esame non aveva effettuato alcun conferimento di rifiuti del tipo di
cui all’imputazione, nonostante l’attività aziendale fosse continuata
ininterrottamente fino al momento dell’ispezione” del 13 agosto 2010. Ne
consegue la non sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall’articolo
183, cornma primo, lettera bb), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per la qualificazione
come deposito di rifiuti temporaneo, cioè la durata non superiore all’anno (nel
caso di specie, essendosi prolungato il deposito quanto meno dal 2008 al 13
agosto 2010).
Si evince chiaramente dalla giurisprudenza (Cass. sez.III, 30 novembre 2006
n, 39544, RV 235703) che, quando il deposito dei rifiuti difetta anche di uno solo
dei requisiti di legge (di cui ora, appunto, all’articolo 183 d.lgs. 3 aprile 2006 n,
152) per essere qualificato quali temporaneo, le fattispecie verificabili sono le
seguenti: a) un abbandono ovvero un deposìto incontrollato sanzionato, secondo
i casi, dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs. 152 del 2006; b) un
deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto
configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di
recupero, anch’essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei
rifiuti; e per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata
proprio dall’art. 256, comma primo, D. Lgs. n. 152 del 2006.
Alla luce di tali rilievi, nel caso in esame il deposito avrebbe dovuto
qualificarsi quale attività di

deposito

preliminare, essendo finalizzato al

successivo smaltimento e, quindi, necessitava della prescritta autorizzazione;
invece il giudice di merito, violando come denuncia il ricorso la normativa, non
ha tratto le corrette conseguenze dalla irregolarità del deposito temporaneo che
emergeva dagli atti e che egli stesso ha evidenziato nella sentenza, la quale
pertanto deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

P.Q.M.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 24/10/2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA