Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11479 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11479 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RITACCIO SALVATORE N. IL 15/02/1989
avverso la sentenza n. 5434/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

7

Data Udienza: 06/11/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di RITACCIO
Salvatore per il delitto di cui all’art. 73 – 80, co. 1°, T.U. 309 del 1990 (per la plurimi
episodi di spaccio di cocaina in concorso con un minore : acc. in Portici nel giugno e
luglio 2011). Veniva confermata anche la pena irrogata di anni 6 di reclusione ed C
30.000= di multa, con la diminuente del rito abbreviato e con le attenuanti generiche
equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale

2.1. la violazione di legge per essere sta
citazione all’imputato per l’appello,
che oggetto del giudizio era l’impugnazione della sentenza del GUP di Benevento del
16\1\2008, mentre invece oggetto era la sentenza del Tribunale di Napoli del
2\4\2012;
2.2. la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, per il mancato
riconoscimento della attenuante di cui al V comma dell’art. 73.
Con memoria depositata il 28\10\2013 il ricorrent a ribadito le censure alla sentenza
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’eccezione di natura processuale formulata è manifestamente infondata, invero
la imprecisione contenuta nella citazione costituisce un mero errore materiale
facilmente riconoscibile, considerato che l’imputato non aveva processi pendenti a
Benevento, ma solo quello contro la pronuncia del Tribunale di Napoli, per la quale
aveva proposto appello. Del resto, una eventuale incertezza era facilmente superabile
attraverso l’ausilio del difensore il quale, invece, presente in udienza, nulla ha
eccepito.
3.2. In ordine al diniego dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 TU 309\90, le
generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della
sentenza impugnata risultano anch’esse manifestamente infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la attività di spaccio sia stata reiterata e svolta con l’ausilio di un minore, circostanze
queste che inducevano a negare il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21 9 2000, n. 17).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00), a titolo di
sanzione pecuniaria.
1

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo :

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013

Il Consigliere estensore

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