Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11477 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11477 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEZZULLO SALVATORE N. IL 27/11/1969
avverso la sentenza n. 2599/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di MEZZULLO
Salvatore per i reati di cui agli artt. 116, co. 13° C.d.S. e 186, lett. c), C.d.S. (acc. in
Concesio il 25\1\2009). Veniva inoltre confermata alla complessiva pena irrogata di
mesi due di arresto ed C 2.505,00= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente invoca che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente

meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei plurimi precedenti specifici ed in
particolare otto condanne per guida in stato di ebbrezza.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della concessione
delle generiche, della fissazione della pena non nel minimo e del diniego dei benefici di
legge, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013

c.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio.

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