Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11476 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11476 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LACHGAR FOUAD N. IL 21/07/1980
FAQDAOUI EL HABIB N. IL 01/01/1972
avverso la sentenza n. 2234/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZ ZO;
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Data Udienza: 06/11/2013
OSSERVA
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo la violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante della ingente
quantità; alla disapplicazione della recidiva ed al mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Manifestamente infondato è il motivo attinente alla mancata esclusione
dell’aggravante dell’ingente quantità di droga (co. 2° art. 80 T.U. 309 del 1990). Va
rammentato che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “In
tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante
della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non
è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo,
in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al
d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito,
quando tale quantità sia superata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012Ud.
(dep. 20/09/2012), Rv. 253150).
Con riferimento alla cocaina, il valore massimo della cocaina è indicato nel D.M. in mg.
750, per cui la configurabilità dell’ingente quantità va ravvisata per una quantità di
principio attivo pari o superiore a gr. 1.500 (2000 x 0,750), pari a kg. 1,5.
Nel caso di specie, essendo il principio attivo della cocaina sequestra di kg. 12, esso è
ampiamente superiore al limite minimo indicato dalle SS.UU., pertanto correttamente
il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante della ingente quantità.
3.2. Quanto alla contestata recidiva, il giudice di merito, con adeguata motivazione,
ha spiegato di non ritenere i ricorrenti meritevoli della sua disapplicazione, tenuto
conto della estrema gravità del fatto da cui emergeva una più accentuata colpevolezza
una maggiore pericolosità (cfr. Cass. IL 19557\08, Buccheri).
Analoghe considerazioni giustificano il diniego della prevalenza delle attenuanti
generiche.
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
disapplicazione, che le doglianze del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186
del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille) ciascuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, inoltre al versamento della somma di euro 1.000= in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre
Il Consigliere estensore
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IN CAN r- L, –
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di LACHGAR Fouad e
FAQDAOUI El Habib per il delitto di cui agli artt. 73-80 T.U. 309 del 1990, per la
detenzione a fini di cessione di kg. 143,600= di cocaina, di cui 12 kg. puri (acc. in
Rovato -BS- il 22-23\1\2012). La pena irrogata veniva ridotta in appello ad anni 5 e
mesi 4 di reclusione ed C 20.000= di multa, con le attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante ed alla recidiva e la diminuente del rito abbreviato.