Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11473 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11473 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPAMPINATO ALFIO N. IL 30/08/1983
avverso la sentenza n. 555/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 06/11/2013
OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di SPAMPINATO Alfio
per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (acc. in Catania il 25\2\2006).
3. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo va rilevato che la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche
non è stata dedotta nei motivi di appello.
In ogni caso il giudice di appello ha fatto implicito riferimento alla motivazione della
sentenza di primo grado laddove il diniego delle attenuanti generiche è stato
adeguatamente motivato con riferimento alla recidiva specifica.
Va rammentato che l’esercizio del potere del giudice nella determinazione della pena
deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero
del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato
ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caddi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei precedenti penali specifici a suo
carico gravanti. .
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
concessione, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
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2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.