Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11472 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11472 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMO EMANIKE CALLISTUS N. IL 28/09/1972
avverso l’ordinanza n. 6/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
“””)
Data Udienza: 06/11/2013
FATTO e DIRITTO
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato
personalmente, deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che “In tema di riparazione
per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto
sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p., giacché l’unica deroga a
tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma primo, c.p.p. che
riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass.
Sez. Un., 34535\01, Petrantoni; Cass. III, 42737\08, Marino).
Ne consegue, nel caso di specie, che essendo stato il ricorso presentato
personalmente dalla parte, esso è inammissibile.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende
della somma di euro 500= a titolo di sanzione pecuniaria, nonché della somma di C
750 in favore del Ministero resistente per la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500= in favore della cassa delle ammende,
nonché della somma di C 750= in favore del Ministero dell’Economia.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
Il Consigliere estenso e
1. Con ordinanza del 25\10\2012 la Corte di Appello di Cagliari, rigettava l’istanza di
riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Imo Emanike Callistus.
Questi, arrestato in data 28\5\2007, per art. 73 T.U. 309 del 1990, era rimasto
detenuto dalla predetta data fino al 10\12\2009; successivamente, con sentenza della
Corte di Appello di Cagliari del 25\3\2010 era stato assolto con formula piena.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato che
sussisteva la colpa grave del ricorrente in nesso eziologico con la carcerazione patita.