Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11471 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11471 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REBAH ABDELMAJID N. IL 25/01/1963
avverso la sentenza n. 2821/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente “esule dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).
Il riferimento dell’art. 606 lett. e) c.p.p. alla “mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato” significa
in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado
di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo
impugnato.
D’altronde, la Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la accusa
della detenzione per fini di spaccio e cioè la rilevante quantità di droga rinvenuta, utile
al confezionamento di numerose dosi; la circostanza che ,a fronte della contestazione
del rilevante quantitativo di droga posseduto, l’imputato non aveva risposto
all’interrogatorio, senza pertanto indicare di essere assuntore di droga.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6 novembre 2011′ ;-\:,
Il Co sigrere estensore

Ai

II Presiden

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermata la condanna di REBAH
Abdelmajid per il delitto di 73 T.U. 309 del 1990 (detenzione per fini di cessione di
gr. 100 di hashish (ecc. in Tresana il 26\4\2012); con la concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica e la diminuente del rito la pena
veniva determinata in anni 4 di reclusione ed C 20.000= di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna, essendo la droga detenuta per
uso personale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del
materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu °culi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a

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