Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11470 del 06/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11470 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELLEWI AMIR N. IL 14/01/1983
avverso la sentenza n. 4340/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 06/11/2013
OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe veniva confermata la condanna di ELLEWI Amir per il
delitto di cui all’art. 73, co. V, T.U. 309 del 1990 (acc. in Bologna il 31\1\2012).
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei due precedenti penali specifici a
suo carico gravanti. .
Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego della
concessione, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013
Il Consigliere estensore
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.