Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1147 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1147 Anno 2016
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Della Corte Alberto, nato a Salerno il 7/6/1989

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data
23/6/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
della sentenza limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen.;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Feriozzi, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/6/2014, la Corte di appello di Salerno, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 5/11/2012 dal Giudice delle indagini preliminari
dello stesso Ufficio, ammetteva Alberto Della Corte al pagamento rateale della

Data Udienza: 26/11/2015

somma di 10.300,00 euro di ammenda (corrispondente alla pena di 1 mese, 10
giorni di arresto e 300,00 euro di ammenda), alla quale era stato condannato in
forza dell’art. 4, commi 1 e 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401; allo stesso era
contestato di aver esercitato abusivamente l’attività di videopoker all’interno del
proprio esercizio commerciale.
2. Propone ricorso per cassazione il Della Corte, a mezzo del proprio
difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge ed il difetto
motivazionale. La Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere l’ipotesi di

719 cod. pen.; ed invero, la condotta riguarderebbe l’esercizio del gioco del
poker – gioco di abilità – mediante siti internet a tema del tutto leciti e
liberamente accessibili con qualsiasi collegamento telematico. Dal che, inoltre,
l’assenza di ogni “attività”, come invece ascritto, trattandosi di apparecchi
presenti in un internet-point, usufruibili da chiunque.
Con motivi aggiunti presentati il 7/4/2015, il ricorrente chiede inoltre
riconoscersi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., anche alla
luce dei più recenti indirizzi normativi che evidenziano come l’ordinamento
assegni alle condotte in oggetto un disvalore sociale sempre minore; specie alla
luce del danno provocato dal ricorrente, invero del tutto assente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato quanto al motivo aggiunto.
Con riguardo alla prima doglianza, occorre innanzitutto ribadire che il
controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logicoargomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009,
Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo
di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,
per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv.
226074).

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reato contestata, potendosi ravvisare, al più, la fattispecie di cui agli artt. 718,

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla
ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato
alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv,

Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al
provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed
invero, dietro la parvenza di una violazione di legge, lo stesso sollecita al
Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie
già esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le caratteristiche degli
apparecchi; i siti internet ad essi collegati; l’attività concretamente svolta dal
Della Corte), invocandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
Il gravame, inoltre, oblitera del tutto la motivazione stesa al riguardo dalla
Corte di merito, che ha confermato la condanna del ricorrente con solido
apparato argomentativo, privo di illogicità e di qualsivoglia contraddizione. In
particolare, la sentenza ha aderito al costante indirizzo di questa Corte in forza
del quale integra il reato di cui all’art. 4-bis, I. n. 401 del 1989, l’installazione
presso esercizi pubblici, in assenza di autorizzazione amministrativa, di
apparecchi terminali collegati alla rete internet per l’effettuazione di giochi
d’azzardo a distanza (per tutte, Sez. 37391 del 16/5/2013, Ballini, Rv. 256512);
apparecchi, quindi, che consentono di scegliere tra le diverse applicazioni
possibili quella denominata “videopoker”, caratterizzata dall’alea e dal fine di
lucro, consistente nell’accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e
trasferibili su “smart card” nel conto punti dell’avventore (Sez. 3, n. 11877 del
18/2/2010, Vindigni, Rv. 246461).
In particolare, la Corte di appello ha richiamato l’art. 2, d. Igs. 9 aprile 2003,
n. 70 (recante recante l’Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno), a mente del quale “non rientrano
nel campo di applicazione del presente decreto: i giochi d’azzardo, ove ammessi,
che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le
lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla
normativa vigente, nonché quelli nei quali l’elemento aleatorio è prevalente. Il

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251760).

decreto in questione, quindi, esclude ” a monte” che i giochi di fortuna o quelli in
cui l’alea rappresenti elemento prevalente possano rientrare nell’ambito devoluto
dalla direttiva 2000/31 CE (il cui preambolo, al punto n. 16, stabilisce peraltro
che “L’esclusione dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione della presente
direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che
comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i
giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli
eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi”).

che la licenza ivi prevista, ove conferita per esercizi commerciali nei quali si
svolge attività di giochi pubblici con vincite in danaro, è da ritenersi efficace solo
a seguito del rilascio ai titolari di un’apposita concessione per l’esercizio e
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’Economia – Amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato; attività, ancora, che può essere svolta soltanto
nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione,
con esclusione di qualsiasi altra, compresa quella che ne permetta la
partecipazione telematica.
Sì da concludere – con motivazione congrua e non censurabile – che la
vigente normativa non consente l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici
di apparecchi terminali, collegati alla rete internet, per effettuare giochi a
distanza, salvo sia rilasciata la citata concessione.
Il punto di gravame, pertanto, risulta infondato.
4. Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., lo stesso
risulta invece meritevole di accoglimento.
Come noto, l’articolo in esame, introdotto dal d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28,
stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per
l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
(comma 1). Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia
commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente
considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che
abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” (comma 3).
Orbene, rileva la Corte che – a fronte di una cornice edittale dell’arresto fino
a tre mesi e dell’ammenda fino a 517 euro – il primo Giudice ha applicato la
pena di un mese, 10 giorni di arresto e 300 euro di ammenda, riconoscendo le
circostanze attenuanti generiche e convertendo la pena detentiva; la Corte di

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Ancora, la sentenza ha ribadito l’art. 88 T.u.l.p.s. va interpretato nel senso

merito, di seguito, ha concesso la rateizzazione della sanzione. Sussistono le
condizioni, pertanto, anche alla luce del carattere istantaneo del reato ascritto
(contestato alla sola data del 13/1/2012), perché la Corte di appello di Napoli
verifichi l’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis in esame.

P.Q.M.

cui all’art. 131-bis c.p. e rinvia alla Corte di appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

onsigliere estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di

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