Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1147 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1147 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Alagna Antonio, nato a Marsala il 14/01/1964

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 09/03/2012

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Antonio Alagna ricorre avverso la pronuncia emessa dalla
Corte di Appello di Palermo in data 09/03/2012, recante la parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Marsala del 10/02/2009, di condanna (anche)
dell’Alagna per fatti di bancarotta fraudolenta correlati alla gestione della “2W

Data Udienza: 04/06/2013

Alimentari” s.r.I., dichiarata fallita nel 2001. La Corte territoriale, limitatamente
alla posizione dell’odierno ricorrente, dichiarava condonata la pena inflitta
all’imputato, nella misura di anni 3 di reclusione; in punto di responsabilità
penale, confermava invece le statuizioni della sentenza impugnata, dando
preliminarmente atto di disattendere un’eccezione difensiva concernente
l’omessa notifica all’Alagna sia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare
che del successivo decreto di rinvio a giudizio.
Il ricorrente deduce:

cui la pronuncia qui impugnata), per non avere l’Alagna ricevuto la
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

Il difensore

dell’imputato segnala di avere rilevato l’omessa notifica all’atto del
processo di appello, una volta subentrato ad altro avvocato, e contesta la
lettura del quadro normativo offerta dalla Corte territoriale, secondo cui si
tratterebbe di un vizio non rilevabile di ufficio;
2. carenza della motivazione, in punto di affermazione della penale
responsabilità del prevenuto, a carico del quale non sarebbero emerse
prove sufficienti per pervenire ad una sentenza di condanna al di là di
ogni dubbio ragionevole. In particolare, non potrebbe dirsi accertato che
l’Alagna operò quale amministratore di fatto della società fallita, con il
necessario carattere di continuità (egli si era limitato a sottoscrivere
alcune fatture o bolle di accompagnamento): tanto più che il curatore
propose istanza di estensione del fallimento nei confronti dell’imputato,
poi rigettata. Nel ricorso vengono richiamati plurimi precedenti di questa
Corte in tema di individuazione dei requisiti indispensabili al fine di
riconoscere la veste di amministratore di fatto;
3. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., dal
momento che la declaratoria di responsabilità penale risulta intervenuta
in relazione a condotte di falsa fatturazione quanto a merce acquistata “in
nero”, senza che ciò possa comportare la sussistenza del delitto di
bancarotta fraudolenta.

Inoltre, per pervenire ad un giudizio di

colpevolezza sarebbero stati necessari accertamenti peritali sia sulla
paternità delle sottoscrizioni sui documenti contabili sopra richiamati, sia
sulla complessiva e reale situazione patrimoniale della società;
4. difetto di motivazione circa la esclusione delle attenuanti generiche, che
invece l’Alagna avrebbe meritato per non avere il fallimento arrecato
concreti danni ai creditori.

2

1. nullità assoluta della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti (fra

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve intendersi fondato, con riguardo alla dedotta violazione di
legge processuale di cui al primo motivo.
I giudici di appello, nel rigettare l’eccezione di nullità sopra ricordata, così
motivano: «per quanto concerne l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza
preliminare deve evidenziarsi che, in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva,
tale vizio non è rilevabile d’ufficio da questa Corte, mancando agli atti qualsiasi

risultando invece la declaratoria di contumacia dell’imputato effettuata dal
G.u.p., al momento della costituzione delle parti nell’udienza preliminare
dell’11/11/2005, sul presupposto della regolarità della notifica del suddetto
avviso. Parimenti risulta essere palesemente infondata l’eccezione di nullità per
l’omessa citazione a giudizio dell’imputato, essendo stato il decreto che dispone il
giudizio regolarmente notificato al difensore dell’imputato, ex art. 161, comma 4,
cod. proc. pen., in data 21/02/2006, essendo risultato impossibile eseguire la
notificazione presso il domicilio dichiarato, in quanto sloggiato, così come
attestato nella relata di notifica in atti». Nella motivazione della sentenza,
ancora con riguardo a quest’ultima notifica, si sottolinea altresì che la notifica
presso il difensore avrebbe dovuto intendersi rituale anche in virtù dell’elezione
di domicilio presso lo stesso legale che l’Alagna aveva formalizzato quanto alla
procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sulla notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen., la motivazione adottata
dalla Corte territoriale è in effetti ineccepibile: tuttavia, in ordine alla ritualità del
contraddittorio in udienza preliminare, deve rilevarsi che «l’omessa notificazione
all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare determina la nullità assoluta e
insanabile, deducibile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
dell’udienza medesima e di tutti gli atti successivi» (Cass., Sez. U, n. 35358 del
09/07/2003, Ferrara, Rv 225361; v. anche, più di recente e negli stessi termini,
Cass., Sez. IV, n. 3978 del 30/11/2011, Agostini). Nell’enunciare quel principio,
le Sezioni Unite affermano espressamente che, «per la verifica dell’esistenza di
una valida notificazione di tale avviso, il giudice dibattimentale ha facoltà di
accesso al fascicolo del P.M. nel quale è inserito il verbale dell’udienza
preliminare, senza che ciò comporti il venir meno della sua posizione di
terzietà».
Analogamente avrebbe dovuto determinarsi, pertanto, la Corte di appello,
dinanzi alla quale per la prima volta era stata – ritualmente, trattandosi di nullità
insanabile – dedotta la questione, a nulla rilevando la circostanza che l’originario
fascicolo del P.M. (ove erano versati gli atti relativi alla celebrazione dell’udienza

3

elemento da cui possa dedursi la fondatezza della predetta eccezione di nullità,

preliminare) non fosse verosimilmente nella disponibilità del Procuratore
generale: detto fascicolo ben avrebbe potuto essere acquisito, anche d’ufficio,
con eventuale rinvio della trattazione del processo.
D’altro canto, ritiene il collegio che non potesse – e non possa, ai fini della
valutazione dell’odierno ricorso sotto il profilo della autosufficienza – intendersi
onere della difesa l’allegazione degli atti da cui desumere il vizio lamentato, visto
che nell’interesse dell’imputato si rappresentava la mancanza di una regolare
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: mentre, deducendosi ad

del verbale di assunzione della medesima o riprodurne il contenuto nei motivi di
gravame, non altrettanto è a dirsi quando si segnali un fatto negativo, di cui non
è possibile che la parte privata offra prova diretta (ove la difesa avesse curato
l’estrazione di copia integrale del fascicolo del P.M., il giudice di appello avrebbe
comunque dovuto verificare se le copie prodotte fossero complete).
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, nei termini di
cui al dispositivo. Gli altri motivi di ricorso non possono che intendersi assorbiti.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della
Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 04/06/2013.

esempio il travisamento di una prova, è agevole per il ricorrente allegare copia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA