Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11469 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11469 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITIELLO GIUSEPPE N. IL 22/06/1981
avverso la sentenza n. 11450/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, veniva confermava la condanna di VITIELLO
Giuseppe per il delitto« 73 TU 309 del 1990 per la detenzione a fini di cessione di
gr. 484 lordi di hashish (acc. in Ercolano il 13\5\2011). Veniva anche confermata la pena
irrogata lerA di anni 4 di reclusione ed C 18.000= di multa, con la diminuente del rito
abbreviato.

3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Con riguardo alla commisurazione della pena ed al diniego dell’attenuante di cui
al V comma dell’art. 73 TU 309\90, le generiche censure del ricorrente in ordine a
pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano manifestamente
infondate.
Va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l’attenuante del fatto di lieve
entità deve essere individuata in base ad un’operazione interpretativa che consenta di
rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di
ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone – tanto al legislatore quanto
all’interprete – la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenutcLfosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
attenuante speciale del fatto
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21-9-2000, n. 17). Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della
detenzione di circa 484 gr. di hashish, coerentemente ha ritenuto superate le soglie
per ritenere il fatto di minima offensività.

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3.2. Inoltre il ricorrente invoca in questa sede che si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della valutazione del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta
alla entità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui al V comma
dell’art. 73 cit. , delle attenuanti generiche; nonché dell’attenuante di cui al VII
comma dell’art. 73.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00), a titolo
di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00) in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il

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ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI,
42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della rilevanza del fatto e dell’assenza
di elementi positivi di valutazione. Si tratta di una considerazione ampiamente
giustificativa del diniego della concessione, che le censure del ricorrente non valgono a
scalfire.
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3.3. Quanto alla invocata attenuante di cui al VII comma dell’art.
censura formulata non è stata dedotta nei motivi di appello.

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