Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11468 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11468 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GESSOSI ANTONIO N. IL 22/08/1985
GESSOSI CIRA N. IL 08/10/1977
MANZO UMBERTO N. IL 07/03/1984
avverso la sentenza n. 1316/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 06/11/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di GESSOSI
Antonio, GESSOSI Cira e MANZO Umberto per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309
del 1990 per la detenzione illecita di un kg. di marijuana (acc. in Torre Annunziata il
20\9\2011).

3. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che Gessosi Cira ed il Manzo, in udienza d’appello hanno rinunciato a
tutti i motivi formulati con il gravame, ad esclusione dei motivi attinenti al trattamento
sanzionatorio. Ne consegue la inammissibilità, per rinuncia, della doglianza della
Gessosi in ordine al riconoscimento della sua penale responsabilità e del Manzo per il
riconoscimento della diminuente di cui al V comma dell’art. 73.
Quanto alle doglicze relative alla determinazione della pena, il giudice di appello ha
ridotto la sanzione al Manzo e Gessosi Antonio, ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C
20.000= di multa; a Gessosi Cira, con le attenuanti generiche, ad anni 3 e mesi 4 di
reclusione ed C 16.000= di multa.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278), tanto più valutando la recidiva gravante sul Gessosi ed il Manzo.
Né il fatto poteva qualificarsi di lieve entità. Va ricordato che questa Corte ha più volte
ribadito che l’attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad
un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al
fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che
impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e la
qualità della pena e l’offensività del fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).
Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come
la droga detenutq, fosse di quantità rilevante ed idonea, quindi, al confezionamento di
numerose dosi, così negando il riconoscimento della attenuante.
Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli
orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia
dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici
previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un.
21 9 2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione di circa
un kg. i marijuana, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto
di minima offensività.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, ciascuno della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
1

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando lo Gessosi Antonio, la
insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio; Gessosi Cira, la
insufficienza della motivazione sulla condanna; il Manzo, la erronea applicazione della
legge sul mancato riconoscimento della diminuente del V comma dell’art. 73.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di € 1.000=in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA