Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11467 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11467 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOSCHESE EMILIO N. IL 23/09/1952
avverso la sentenza n. 6557/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.147 NOSCHESE Emilio

Motivi della decisione
Il ricorso, come in epigrafe proposto, per tramite del difensore,
dall’imputato – dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme, in
entrambi i gradi del giudizio di merito,del reato previsto dall’art.186, comma 2°
lett. b)

cod. strada commesso in Bra il 19 aprile 2008 e per l’effetto

condannato alla pena di giustizia – è basato su motivi genericamente dedotti,

L’imputato denunzia vizi di violazione della legge penale in punto alla mancata
applicazione della

ipotesi sanzionatoria più lieve, penalmente irrilevante.

Deduce in realtà censure meramente apparenti, intendendo in realtà contestare
l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito, sul
rilievo preminente dell’esito positivo dell’alccoltest, regolarmente articolatosi in
due prove successive, a dimostrazione dello stato di ebbrezza: profili del giudizio
demandati all’ esclusiva valutazione degli stessi giudici di merito, che hanno
quindi proceduto in corretta applicazione della legge penale. Del raggiunto
convincimento di colpevolezza dell’imputato hanno poi dato contezza con
congrua ed adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili
massime di esperienza. Ciò va sottolineato con specifico riferimento all’accertata
condotta dell’imputato, colto dalla P.G. alla guida di autovettura mentre
avanzava a zig-zag, invadendo

l’opposta corsia. Il risultato dell’alcooltest

confermava l’etilemia, accertata in gr./I.1,01, alla prima prova ,ed in gr./l. 0,99,
alla seconda.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

comunque non consentiti in sede di legittimità; donde l’inammissibilità.

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