Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11465 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11465 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
X. MICHELE N. IL 23/08/1967
avverso la sentenza n. 2178/2012 TRIBUNALE di PESCARA, del
06/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.140 X. Michele
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del difensore contro la
sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, dolendosi
della l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto ascrittogli, di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Pescara il 4 agosto 2012, difettando ogni
prova della destinazione allo spaccio, tanto non potendo legittimamente

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità e modalità
di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale (ex

multis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 al pagamento a favore
della cassa delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

desumersi esclusivamente dal dato ponederale.

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