Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11464 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11464 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSOLINO MICHELE N. IL 10/09/1978
avverso la sentenza n. 2119/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.138 BASSOLINO Michele

Motivi della decisione

Ricorre personalmente per cassazione BASSOLINO Michele avverso la
sentenza di cui in epigrafe resa dalla Corte di Appello di Bologna a

Bologna che dichiarò il predetto colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod.
pen., 73 commi 1 e 1 dPR 309/1990; con la recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod.
pen., commesso in Bologna il 22 gennaio 2012, condannandolo alla pena di UN
anno, mesi QUATTRO di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, concessa la
speciale attenuante del fatto lieve ed esclusa la contestata recidiva. Deduce il
vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche ed all’eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, codice di rito, perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Con motivazione congrua e perspicua, perfettamente conforme alle disposizioni
di legge di riferimento, la Corte d’appello ha denegato il riconoscimento delle
attenuanti generiche all’imputato sul rilievo della ” rilevanza non minimale del
fatto ” attesa l’organizzazione professionale ed articolata dell’attività di spaccio
attuata dai due correi nonchè il possesso di numerosi involucri contenenti
sostanza stupefacente tipo MDMA. Il che induceva ad escludere l’occasionalità
delle condotte illecite invero finalizzate a reperire mezzi di sostentamento,
nell’indifferenza più totale a qualsiasi effetto deterrente conseguente alle
pregresse condanne. Ha altresì la Corte d’appello ribadito ineccepibilmente la
sostanziale ” subvalenza ” rispetto a tali elementi, del comportamento
successivo al reato, improntato ad un asserito ravvedimento e recupero socioterapeutico.
Egualmente con argomentazioni perspicue e non contestabili, si è rimarcata la
congruità della pena inflitta che, in ragione di quanto premesso,
necessariamente e logicamente doveva discostarsi dai minimi edittali.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P.Q.M.
i

conferma di quella emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di

\Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2013
l Presidente

Il Cons. est.

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