Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11463 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11463 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESSOUK HICHAM N. IL 01/03/1979
avverso la sentenza n. 7779/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.137 RESSOUK HICHAM

Motivi della decisione

Ricorre per cassazione RESSOUK HICHAM avverso la sentenza di cui in epigrafe
resa dalla Corte di Appello di Bologna a conferma di quella emessa, all’esito
del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bologna che dichiarò il predetto
colpevole dei delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 commi 1 e 1 dPR

recidiva ex art. 99, comma 2° cod. pen., commessi in Bologna il 29 maggio
2012 condannandolo alla pena di UN anno di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa, concessa la speciale attenuante del fatto lieve dichiarata prevalente sulla
contestata recidiva ed unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione,
esclusa l’aggravante contestata sub B. Deduce il vizio di violazione di legge in
ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed
all’eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, codice di rito, perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Con motivazione congrua e perspicua, perfettamente conforme alle disposizioni
di legge di riferimento, la Corte d’appello ha denegato il riconoscimento delle
attenuanti generiche all’imputato sul rilievo dell’ “ottima qualità ” della droga
pesante detenuta e dell’immeritevolezza del prevenuto a fruire di una positiva
valutazione soggettiva attesi i precedenti in materia di immigrazione e la
condizione di irregolare sul territorio dello Stato, protratta per oltre otto anni.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2013
Il Cons. est.

ori Presidente

309/1990 (capo A) e di cui agli artt. 495, 61 n. 2 cod. pen. ( capo B); con la

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