Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11462 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11462 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 10/04/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOHAMED MOHAMED MANSOUR SAYED AHMED N. IL
14/12/1977
avverso la sentenza n. 7563/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
A
n.136 MOHAMED MOHAMED
Motivi della decisione
L’imputato propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore contro
la sentenza indicata in epigrafe, resa in grado d’appello a conferma di quella di
responsabile del delitto di cui all’art. 73 d. P.R. n. 309/1990, di cessione di dosi
di eroina a due distinti consumatori: fatto commesso in Bologna il 3 maggio
2012 e condannato alla pena di UN anno di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa, previa concessione della speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990.
Con l’atto di impugnazione si duole di vizi di violazione di legge e di mancanza
della motivazione in punto alla commisurazione della pena ed al diniego della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
Quanto alla censure in punto pena, deve rilevarsi come, con argomentazioni
perspicue, appropriate ed ineccepibili,
la Corte d’appello di Bologna abbia
motivato in ordine alla congruità della
misura della pena base, risultata superiore al minimo edittale in ragione del
verosimile collegamento dell’imputato con fornitori di alto livello dello
stupefacente da spacciare, atteso il gradiente di principio attivo riscontrato e pari
al 33,43 °A), assai superiore a quello tipico della c.d. eroina da strada; donde la
rilevante capacità a delinquere dell’imputato. Ineccepibile deve altresì ritenersi
l’argomentato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena,
ricorrendo un negativo giudizio prognostico, attese le pregresse analoghe dieci
cessioni di eroina concluse con gli stessi acquirenti ( oggetto di separato
procedimento ) pur in presenza di formale incensuratezza dell’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
i
primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale fu giudicato
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.