Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11459 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11459 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGHIA IONEL N. IL 04/09/1981
avverso la sentenza n. 688/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.111

DRAGHIA IONELV

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in
epigrafe di applicazione concordata della pena quale responsabile del delitto di
cui agli artt. 56,624, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Genova il 7 febbraio

pena applicata.
Con memoria depositata in cancelleria il 25 marzo 2013 il ricorrente ha insistito
nell’accoglimento della impugnazione.
Il ricorso ( al pari della memoria ) sono manifestamente infondati e quindi
inammissibili.
E’ opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di
legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazine, questioni con
riferimento – non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto,
alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle
circostanze – ma anche alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo
che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex multis: Sezione VII, 21 dicembre
2009, El Hanana): ipotesi da escludere nel caso di specie attesa l’applicazione
all’imputato di pena pecuniaria conforme a quella concordata con il P.M. e
comunque contenuta entro i limiti edittali.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

2012, dolendosi del vizio di omessa motivazione in ordine alla congruità della

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