Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11458 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11458 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARAGNO MAURO N. IL 22/08/1973
avverso la sentenza n. 5533/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITE
CASELLA;
Data Udienza: 10/04/2013
n.107
ARAGNO Mauro
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epi g rafe, emessa a conferma di q uella di primo g rado in punto responsabilità,
q uanto alla contravvenzione di cui all’art. 186 commi 2 e 2-bis cod. strada,
applicazione della le gg e penale per averne i Giudici di merito ritenuto la
colpevolezza in ordine alla fattispecie più g rave di cui all’art, 186, comma 2° lett.
c) cod. strada anziché a q uella prevista dall’art.186 comma 2° lett. b) dello
stesso codice, benchè il tasso di etilemia rilevato fosse pari a 1,57, g ./I. e non a
1,61 g ./I. dovendosi ritenere irrilevanti, nella formulazione letterale della norma,
i centesimi di g rammo di alcool per litro, ma solo i decimi.
Il ricorso è inammissibile
ex
art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il
ricorrente ha dedotto solamente con il ricorso per cassazione la suesposta
presunta violazione di le gg e che invece avrebbe dovuto proporre con l’atto
d’appello, invece unicamente incentrato sul mancato bilanciamento tra
circostanze a gg ravanti ; sutfji mancato riconoscimento delle attenuanti g eneriche
e della conversione della pena dell’arresto: motivi sui
q uali si è peraltro
esaustivamente pronunziata la Corte d’appello di Torino.
Seg ue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pa g amento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e q uindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 g iu g no 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.
commessa in Bene Va g ienna l’ 1 ma gg io 2008, lamentando l’erronea