Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11457 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11457 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDI SONCO N. IL 04/02/1988
avverso la sentenza n. 530/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.105 MENDI SONCO

Motivi della decisione

L’imputato ricorre

per cassazione, a mezzo del difensore, contro la

responsabile dei seguenti delitti di cui agli artt.:
A.

73, commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990;

B.

337,61n.2 cod. pen;

fatti commessi in Torino il 2 febbraio 2012.
Denunzia il vizio di difetto o comunque di manifesta illogicità motivazione in
relazione alla mancata applicazione dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una
pronunzia di proscioglimento, atteso quanto emerso dal verbale di arresto ed in
difetto di obiezioni della difesa.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento,in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a

i

sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, quale

colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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