Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11456 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11456 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVINO UMBERTO N. IL 09/07/1957
avverso la sentenza n. 9743/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.93 AVINO Umberto

Motivi della decisione

L’imputato – dichiarato responsabile con doppia statuizione conforme nei
gradi del giudizio di merito, del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 30971990,

difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizi di violazione di
legge e vizi motivazionali in punto responsabilità.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Risultano invero dedotte in questa sede censure

non enunciate con l’atto

d’appello con il quale l’imputato aveva esclusivamente lamentato il mancato
riconoscimento della speciale attenuante del fatto lieve, delle attenuanti
generiche, dolendosi altresì della applicazione di trattamento sanzionatorio
sproporzionato per eccesso; il tutto nell’ovvio presupposto dell’incontestata
affermazione di responsabilità.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

commesso in Boscoreale 11 aprile 2011 – ricorre per cassazione, per tramite del

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