Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11455 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11455 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUGGIERO SILVANA N. IL 22/07/1970
FIORILLO COSIMO N. IL 20/12/1989
ASCIONE GIUSEPPE N. IL 28/01/1967
ASCIONE LUIGI N. IL 05/10/1969
avverso la sentenza n. 11465/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.86 ASCIONE Luigi, FIORILLO Cosimo, ASCIONE Giuseppe, RUGGIERO Silvana

Motivi della decisione

Gli imputati di cui in epigrafe propongono distinti ricorsi per cassazione
avverso la sentenza emessa in grado d’appello a conferma, in punto
responsabilità, di quella di primo grado – che li dichiarò responsabili del reato

cessione a terzi rimasti sconosciuti, di quantitativi vari di sostanze stupefacenti
tipo eroina, cocaina, Kobrett e crack oltrechè di detenzione a fine di spaccio di
altre quantità delle medesime sostanze; fatti commessi in Napoli il 30 giugno
2010 – deducendo genericamente vizi di nullità per la mancata traduzione in
udienza; di carenza della motivazione, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
ovvero in punto responsabilità ed in punto al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Con memoria pervenuta in cancelleria

l’ 8 aprile 2013, Ascione Luigi ha

insistito nell’annullamento della pronunzia di condanna impugnata, protestandosi
totalmente estraneo agli addebiti ascrittigli.
I ricorsi proposti da Ascione Luigi, Fiorillo Cosimo e da Ascione Giuseppe sono
inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposti in termini
generici ed assertivi e perchè privi di qualsivoglia contenuto di effettiva critica
alla decisione impugnata,ferma la palese infondatezza della censura relativa
alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., logicamente improponibile
proprio in presenza di doppia pronunzia conforme di condanna nei gradi del
giudizio di merito. Quanto all’impugnazione proposta da Ascione Luigi ed alla
memoria pacifica appare sia l’inconferenza delle censure dedotte, essendo onere
dell’imputato agli arresti domiciliari, attivarsi onde esser eventualmente
autorizzato a presenziare all’udienza sia l’inammissibilità delle doglianze (
peraltro proposte per la prima volta con la memoria ) siccome concernenti
questioni di mero fatto, improponibili in sede id legittimità.
Circa il ricorso proposto da Ruggiero Silvana, osserva il Collegio che con le
censure articolate in punto responsabilità l’imputata ha inteso introdurre motivi
concernenti l’apprezzamento delle circostanze di puro fatto, come emerse
dall’istruttoria, peraltro oggetto di coerente motivazione da parte dei Giudici di
merito ai fini della dimostrazione della colpevolezza della predetta, come tale,
insindacabile in questa sede. Con appropriata ed ineccepibile motivazione, la
Corte d’appello di Napoli, ribadendo l’obiettiva gravità dei fatti attinenti ad una
centrale di spaccio capillarmente organizzata con diversi livelli di vedette e di
addetti al filtraggio ed al controllo preventivo degli acquirenti, peraltro dedita a

di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309/1990 di

trattare contemporaneamente ben quattro diverse tipologit di sostanze
stupefacenti, ha poi rimarcato, quanto alla specifica posizione della imputata, che
costei aveva ricoperto un ruolo di fondamentale importanza per il proficuo
svolgimento dell’attività di spaccio, occupandosi della custodia del danaro, delle
bustine necessarie al confezionamento della droga, delle annotazioni del conteggi
sul quaderno; ciò evidentemente per aver dimostrato di meritare la fiducia
accordatale dagli altri correi. Né la prevenuta aveva mai manifestato segni di
resipiscenza. Ne discende la manifesta infondatezza del proposto ricorso.

pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno, a favore della cassa delle ammende,a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Cons. est.

Il Presiden

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al

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