Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11453 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11453 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VESCIO GIANFRANCO N. IL 27/10/1958

“r12 riv’T o

avverso la sentenza n. 269/2010 CORTE APPELLÒ7PZ.DIST. di
BOLZANO, del 01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.62

VESCIO Gianfranco

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe emessa a conferma di quella di primo grado con la quale fu dichiarato

di spaccio di circa gr. 30 di eroina e di 36 flaconi di metadone da 70 ml.
cadauno: sostanze stupefacenti di cui alle tabelle I e III previste dall’ad, 14 del
citato d.P.R.; con la recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod.pen.; fatto commesso in
Bolzano il 25 maggio 2010 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concesse
le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e riconosciuta la
speciale attenuante di cui all’art. 73, comma V° d.P.R. n.309/1990. Lamenta il
ricorrente vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione,
in punto responsabilità ed in punto alla condanna alle spese di mantenimento in
carcere in erronea applicazione dell’art. 445 comma 10 cod.proc.pen.
IL ricorso va giudicato inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.,

perchè proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e per motivi
inconferenti.
Intende invero il ricorrente, mediante la prospettazione meramente apparente
dei dedotti vizi, indurre questa Corte ad una lettura alternativa della valutazione
delle emergenze di puro fatto ( con particolare riferimento all’apprezzamento del
complesso indiziario costituito dall’entità del quantitativo delle due diverse
tipologie di sostanze stupefacenti detenute; dal possesso di somma di danaro
cospicua in contanti oltrechè dello strumentario e delle sostanze necessarie al ”
taglio” della droga, ai fini del confezionamento delle dosi destinate allo spaccio )
sottoposte invece a logico ed esaustivo vaglio critico dalla Corte distrettuale (

responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,di detenzione a fini

come tale insindacabile in questa sede ) e del tutto legittimamente poste a
base della decisione impugnata onde escludere l’ipotizzabilità di una destinazione
degli stupefacenti detenuti, all’uso personale.
Manifestamente in conferente

va altresì giudicato l’accenno alla pretesa

violazione dell’art. 445 comma 10 cod. proc. pen. non versandosi in giudizio di
pattegg ia mento.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

4/1_

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

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