Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11452 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11452 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REJEB BOUBAKER N. IL 10/07/1983
avverso la sentenza n. 566/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 10/04/2013
n.61 REJEB BOUBAKER
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione,
a mezzo del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa dal GIP del Tribunale di Venezia, di
applicazione concordata della pena, quale responsabile di due distinti delitti di
sotto il vincolo della continuazione, commessi in Venezia fino al gennaio 2009
unicamente dolendosi del vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.,ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che, nel
caso di specie, deve escludersi attesa l’applicazione all’imputato della pena
ritenuta di giustizia, compresa entro i limiti edittali di legge, riconosciuta
all’imputato la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R.
n.309/1990.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 apri1i -71,,
Il Cons. est.
I
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Il Presid
cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73 comma d.P.R. n. 309/1990, unificati