Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11451 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11451 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVECCA ANGELO VITTORIO N. IL 24/04/1973
(C

E

avverso la sentenza n. 284/2011 CORTE APPELLÓRZ.DIST. di
TARANTO, del 26/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.39 RIVECCA Angelo Vittorio

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme nei giudizi di merito, del delitto di

spaccio, di gr. 400 circa di hashish: fatto commessi in Taranto l’ 8 settembre
2009

e condannato alla pena ritenuta di giustizia ulteriormente ridotta in

grado d’appello, previa esclusione della contestata recidiva – ha interposto
ricorso per cassazione,per tramite del difensore chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi motivazionali in punto responsabilità manifestamente infondati
e per violazioni di legge non dedotte con motivi d’appello.
La Corte d’appello di

LECCE Sezione staccata di TARANTO ha invero

adeguatamente ed esaustivamente

argomentato l’esclusione dell’addotta

destinazione all’uso personale dell’intero quantitativo della sostanza stupefacente
detenuta dall’imputato, ancorchè risultato assuntore di sostanze stupefacenti dal
1997, richiamando, a tale riguardo, l’entità del dato ponderale dello
stupefacente detenuto ( dal quale era possibile estrarre 662 dose medie singole
droganti );la circostanza della suddivisione della stessa in due panetti,
opportunamente occultati sotto il pannello della leva del cambio dell’autovettura
di proprietà dell’imputato, ma condotta dal correo Porcari Pasquale ( giudicato
separatamente ) all’atto del controllo della P.G.; il contenuto delle stesse
ammissioni rese da entrambi gli imputati in sede di interrogatorio di garanzia
allorchè ebbero a riferire di essersi recati a Taranto per acquistare la droga che
avrebbero poi “portato a casa ” ovvero nel comune di residenza sito in Lucania.
Siffatto quadro indiziario, globalmente ed organicamente valutato, era tale da
indurre nella Corte il legittimo e del tutto plausibile convincimento che
l’imputato (unitamente al correo ) avesse inteso approvvigionarsi di droga poi
da spacciare nel comune di abituale dimora, tantopiù che trattavasi di
stupefacente notoriamente deperibile e quindi scarsamente compatibile con la
formazione di una “scorta” per il proprio fabbisogno personale. Deve altresì
rilevarsi che con i motivi d’appello l’imputato non aveva lamentato la violazione
di legge per la mancata concessione della speciale attenuante del fatto lieve,
dedotta invece inammissibilmente, per la prima volta con il ricorso per
cassazione. La Corte distrettuale ha in ogni caso escluso che l’imputato potesse
beneficiare delle attenuanti generiche in ragione della ” concreta gravità del

cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione, a fini di

fatto ” in subordine logicamente ostativa anche al riconoscimento della suddetta
attenuante speciale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delta ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dell stesso

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

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