Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11450 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11450 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
nei confronti di:
avverso l’ordinanza n. 1696/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 10/04/2013
n. 28 ANTONOV ROMAN
Motivi della decisione
Contro il provvedimento in epigrafe ricorre personalmente per cassazione
l’imputato lamentandone l’abnormità.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente rigettato l’opposizione
proposta dall’Antonov avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio, sull’ineccepibile rilievo che detto beneficio non
è applicabile nel procedimento di reclamo di cui all’art. 35 della legge 26 luglio
1975 n. 354 ( ordinamento penitenziario ) nel quale non è prevista l’assistenza
del difensore per il condannato, trattandosi di procedimento privo dell’udienza
camerale; ciò in corretta applicazione del disposto dell’art. 75, comma 2° d.P.R.
n. 115 del 2002.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
a favore della cassa per le ammende, non ricorrendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa per le
ammende.
Così deciso in Roma, lì 10 aprile 2013.
Il ricorso è manifestamente infondato.