Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11449 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11449 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARACINO LUCA N. IL 02/12/1981
avverso la sentenza n. 5712/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.26 SARACINO Luca

Motivi della decisione

Contro la sentenza di cui in epigrafe – resa a conferma di quella di primo
grado che dichiarò Saracino Luca colpevole di plurime violazioni dell’art. 73

2010, applicata la speciale attenuante del fatto lieve e le attenuanti generiche
ritenute equivalenti alla contestata recidiva, condannandolo, unificati tutti i reati
sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni TRE, mesi QUATTRO di
reclusione ed euro 4.000,00 di multa – ricorre per cassazione il predetto
imputato, per tramite del difensore, lamentando vizi motivazionali in punto
all’applicazione della continuazione; alla genericità dei capi di imputazione
nonché alla commisurazione della pena, in relazione all’applicazione dell’art. 69
cod. pen.
Il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3 e 591, lett. a) cod. proc. pen.
Deve invero rilevarsi che il difensore deduce, per la prima volta, con il ricorso per
cassazione censure in ordine all’applicazione della continuazione, invero
proponibili con i motivi d’appello e lamenta violazioni di legge in relazione alla
genericità della formulazione dei capi di imputazione C,D,E ed H, egualmente
mai dedotte in precedenza con i motivi d’appello. Mentre ripropone la medesima
censura quanto ai capi AeG a fronte di esaustiva e perspicua motivazione della
sentenza impugnata con la quale la Corte d’appello di Roma, condividendo gli
assunti del Giudice di prime cure, ha escluso profili di genericità delle suddette
accuse contestate al Saracino, alla stregua della dicitura letterale delle
imputazioni ove sono precisate le condotte del Saracino, di cessione di sostanza
stupefacente tipo cocaina, rispettivamente a Tamburello Antonio ed a Lattanzi
Enrica; accuse peraltro sufficientemente dimostrate dalle chiare ed inequivoche
dichiarazioni di conferma rese da entrambi gli acquirenti oltrechè dal contenuto
delle conversazioni telefoniche intercettate, tra costoro ed il Saracino. Ed ha
altresì la Corte d’appello adeguatamente ed esaustivamente motivato in ordine
al diniego dell’esclusione della recidiva specifica,reiterata ed infraquinquennale (
così contestata all’imputato, di cui si dà atto a pag. 10 della sentenza di primo
grado ), rivelando la perpetrazione dei numerosi delitti di cessione di sostanza
stupefacente, per cui è processo, una spiccata e persistente capacità a
delinquere dell’imputato, risultando fin troppo ” benevola ” la concessione delle
attenuanti generiche. Da qui, la palese incongruità di escludere la recidiva quale
aggravante soggettiva, sostanzialmente preordinata ad assicurare la prevenzione

i

d.P.R. n. 309/1990, commesse in Roma ed in Ponzano Romano, fino al dicembre

specifica. Palesemente infondate oltrechè inammissibili per manifesto difetto di
interesse vanno infine giudicate le censure riferite alla commisurazione della
pena – logicamente giudicata congrua in grado d’appello ed insuscettibile di
ulteriori riduzioni – attesa la obiettiva illegalità per difetto della determinazione
della pena base di anni TRE di reclusione e di euro 1.800,00 di multa
(ovviamente inemendabile in difetto di impugnazione della Pubblica Accusa ) cui
è prevenuto il Giudice di prime cure applicando di fatto in regime di prevalenza
ante litteram rispetto alla pronunzia della sentenza dalla Corte costituzionale
19 settembre 2012 n. 251 – sulla recidiva ex art. 99, comma 4 0 cod.pen., sia

l’attenuante di cui all’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990 sia le attenuanti
generiche, in violazione dello specifico divieto stabilito dall’art.69, comma 4 0 cod.
pen. come novellato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQ NI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

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