Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11448 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11448 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PERSIIS MASSIMO N. IL 12/05/1974
avverso la sentenza n. 8059/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.24 DE PERSIIS Massimo

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme di merito, del delitto di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di spaccio di diversi quantitativi di

gennaio 2011 – ha interposto ricorso per cassazione,per tramite del difensore,
lamentando vizi di violazione di legge e vizi motivazionali in punto alla ritenuta
esclusione della destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente
personale nonché al diniego della speciale attenuante prevista dall’art. 73,
comma V° d.P.R. n.309/1990 e delle attenuanti generiche e quindi all’illegittimità
della commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
La Corte d’appello di Roma ha invero adeguatamente ed esaustivamente
ribadito l’inconfigurabilità logica della destinazione all’uso personale di due
distinte tipologie di sostanze stupefacenti, detenute peraltro in sì rilevante
quantità e rispettivamente pari a più di 1.000 dosi di hashish e ad oltre 100 dosi
di cocaina, rinvenute già suddivise e confezionate, tantopiù che l’imputato ebbe
ad ammettere di essere assuntore abituale solamente di hashish.
Il ribadito diniego dell’invocata attenuante speciale di cui all’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990 è stato in particolare rimarcato in ragione della obiettiva
gravità dei fatti derivante dalla duplice tipologia delle sostanze stupefacenti
detenute e dai notevoli quantitativi delle stesse ben potendosi inoltre desumere,
dal rinvenimento della cospicua somma in banconote di vario taglio di euro
1.340,00, che l’imputato fosse dedito allo svolgimento di una florida e diuturna
attività di spaccio. Ostativi alla concessione delle attenuanti generiche ha
giudicato logicamente la Corte d’appello sia i precedenti penali e giudiziari
specifici del ricorrente sia la spiccata capacità a delinquere dimostrata dallo
stesso, non dissuaso dal commettere reati neppure quando si trovava agli
arresti domiciliari. Ne conseguiva la legittima statuizione di congruità del
trattamento sanzionatorio applicato in primo grado.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

i

sostanze stupefacenti tipo hashish e cocaina, commesso in Roma-Ostia il 27

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

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