Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11447 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11447 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDIAYE RINGO N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 6134/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.23 NDIAYE RINGO

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme di merito, del delitto di cui all’art.
73 d.P.R. n. 309/1990, di detenzione a fini di spaccio di quantitativi di eroina e di

ricorso per cassazione, lamentando vizi motivazionali in punto al diniego della
speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n.309/1990.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., per manifesta
infondatezza.
La Corte d’appello di Torino ha invero adeguatamente ed esaustivamente
ribadito il diniego dell’invocata attenuante speciale di cui all’art. 73, comma V°
d.P.R. n. 309/1990, in particolare rimarcando la obiettiva gravità dei fatti in
rapporto alla duplice tipologia delle sostanze stupefacenti detenute, dalle quali
erano rispettivamente estraibili – a conferma dell’insussistenza della minima
offensività penale della condotta – n. 271 e n. 19,5 dosi medie singole droganti.
Ed ha altresì perspicuamente argomentato che il possesso di siffatti quantitativi
di droghe, già ripartiti in sacchetti ed in ovuli ( oltre al materiale per il
confezionamento ) doveva ritenersi incompatibile con il ruolo di ” spacciatore
da strada “; donde il legittimo convincimento di ” un inserimento fiduciario nel
circuito del traffico di stupefacente ad elevato livello “.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

cocaina, commesso in Torino I’ll aprile 2011 – ha personalmente interposto

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