Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11446 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11446 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIANO REGINA N. IL 04/08/1977
DI MAIO GIUSEPPE N. IL 15/07/1966
avverso la sentenza n. 1277/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.22 TIANO Regina – DI MAIO Giuseppe

Motivi della decisione

Gli imputati di cui in epigrafe ricorrono per cassazione,per tramite del
difensore, avverso la sentenza emessa in grado d’appello a conferma, in punto

di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 di detenzione,
a fini di spaccio, di circa gr. 15,79 di sostanza stupefacente tipo cocaina,

commesso in Scafati il 24 gennaio 2011 – lamentando gener icamente vizi di
carenza della motivazione, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.,”pur a fronte
di un’ammissione dei fatti contestati. ”
Con memoria pervenuta in cancelleria quest’oggi, Tiano Regina ha insistito
nell’annullamento della pronunzia di condanna impugnata protestandosi
totalmente estranea al delitto ascrittole.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi e perchè privo di qualsivoglia contenuto di
effettiva critica alla decisione impugnata,ferma la palese infondatezza della
censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.,
logicamente improponibile proprio in presenza di doppia pronunzia conforme di
condanna nei gradi del giudizio di merito, fondata sull’ammissione dell’addebito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno, a favore della cassa delle ammende,a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013
Il Cons. est.

D rz,

A

responsabilità, di quella di primo grado – che li dichiarò responsabili del reato

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