Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11445 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11445 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAZZINO PASQUALE N. IL 26/07/1945
avverso la sentenza n. 3380/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n. 21 RAZZINO Pasquale

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe e contro l’ordinanza 14 febbraio

giudicato responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna, del delitto
di cui agli artt.81 cpv.,110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 di illecita detenzione
di gr. 303,005 lordi di sostanza stupefacente tipo cocaina commesso in
Ospitaletto il 10 febbraio 2011 – ha interposto personalmente ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
manifesta infondatezza dei

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., per la

dedotti

vizi

di violazione di legge e

di

contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in punto alla mancata
declaratoria di nullità del giudizio d’appello nonché al mancato riconoscimento
delle speciali attenuanti previste dall’art. 73, commi 5° e 7° d.P.R. n. 309/1990
ed in punto all’eccessività della pena irrogata.
Con argomentazioni ineccepibili la Corte d’appello ha dato contezza del rigetto
dell’istanza di rinvio dell’udienza 14 febbraio 2012 sul rilievo della mancata
dimostrazione della sussistenza di un assoluto impedimento a comparire
dell’imputato, evidenziando, in corretta applicazione della disposizione di legge di
riferimento, il difetto di indicazione,nella certificazione prodotta, della diagnosi
nonché della impossibilità assoluta a comparire, posto che il medico curante
ebbe a prescrivere, dal 10 febbraio 2012, giorni dieci ” di riposo “. I Giudici di
seconda istanza hanno altresì logicamente e congruamente motivato il diniego
di entrambe le invocate aggravanti speciali, sul rilievo – rispettivamente – della
gravità del fatto avente ad oggetto un quantitativo di stupefacente dal quale era
possibile ricavare ben 400 dosi medie singole droganti e dell’insussistenza del
requisito della sottrazione di rilevanti risorse al mercato della droga, per effetto
dell’aiuto reso agli inquirenti attraverso le propalazioni dell’imputato, al fine di
impedire che l’attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze,
attesochè il Razzino si limitò a comunicare il nominativo di colui per conto del
quale aveva accettato di custodire la droga. In punto pena è stata altresì
ribadita l’adeguatezza e proporzionalità del trattamento applicato in primo grado,
posti i numerosi precedenti penali specifici riportati dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a

2012, di rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, l’imputato –

favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile allakvolontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

P Q M

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2013.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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