Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11443 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11443 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZOSO GIMMI N. IL 16/05/1972
avverso la sentenza n. 3060/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.15

FRANZOSO GIMMI

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato – giudicato responsabile,
con doppia statuizione conforme, del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen.,73
d.P.R. n. 309/1990, di cessione reiterata, a numerosi consumatori, di diversi
quantitativi di sostanza stupefacente tipo cocaina, commesso in Carbonera e

attenuanti generiche, alla pena di anni SEI di reclusione ed euro 29.000,00 di
multa, in parziale riforma della sentenza di primo grado – ha interposto ricorso
per cassazione, per tramite del difensore, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi motivazionali, in punto pena, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Venezia ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato il proprio convincimento, condividendo, nella sostanza, le obiezioni sul
punto

esposte dall’imputato con l’atto di gravame, tanto da far luogo alla

riduzione del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, trovando
peraltro adeguata e logica giustificazione l’omessa applicazione della massima
riduzione della pena per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e
comunque la statuizione di contenuta riduzione complessiva della pena, nei
precedenti penali, benchè non specifici e nella tardività / ininfluenza della resa
confessione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

circondario fino al 31 marzo 2010 e condannato, previo riconoscimento delle

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