Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11441 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11441 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEREZ HENRIQUEZ RUYMAN HAUCHE N. IL 26/01/1980
avverso l’ordinanza n. 570/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.13 PEREZ HENRIQUEZ RUYMAN

Motivi della decisione

L’imputato ricorre

personalmente per cassazione –

proponendo,

rispettivamente in data 4 gennaio e 13 febbraio 2012, due distinti atti di

avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Roma
rigettò l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., di restituzione in termini per
proporre appello avverso la sentenza 15 aprile 2011 del Tribunale di Roma
(divenuta irrevocabile l’ 1 luglio 2011) con la quale fu condannato alla pena di
anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, quale
responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha
ineccepibilmente escluso, con esaustiva e corretta motivazione, che l’eventuale
inerzia dei due difensori di fiducia nominati dall’imputato nel corso del
procedimento potesse rappresentare motivo idoneo a giustificare la restituzione
in termini per proporre impugnazione, non trovando plausibile causa l’inerzia dei
difensori ( anche in difetto di qualsivoglia autonoma iniziativa dello stesso
imputato – a tanto non impossibilitato – volta a proporre appello personalmente,
eventualmente con riserva di presentare i motivi entro il termine di decadenza
all’uopo previsto dalla legge ) in alcuna ipotesi di caso fortuito, come ritenuto
dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato.
Del tutto infondata deve altresì giudicarsi la dedotta violazione dell’art. 127
cod.proc.pen. per avere la Corte d’appello fatto luogo

de plano al rigetto

dell’istanza, apparendo del tutto legittima l’adozione di una siffatta procedura,
secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità ( cfr. ex multis:

Sez. 5

n.46207/2005; Sez. 5 n.13290 / 2011).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in euro 1.000,00.

PQM

i

impugnazione presso l’ufficio matricola del carcere di Roma ” Regina Coeli ” –

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

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