Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11440 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11440 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNA FABIO N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 1034/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 20/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.11 SANNA Fabio

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, con doppia statuizione conforme in entrambi i gradi del giudizio di
merito, del delitto di cui all’art.73, comma 1-bis lett. a) d.P.R. n. 309/1990, di
detenzione, a fini di spaccio, di quantitativi di gr. 205,5 di sostanza stupefacente

n.1289 dosi medie singole droganti; con la recidiva

ex art. 99, comma 40

cod.pen., commesso in Montesilvano il 29 luglio 2010 e condannato,in esito a
giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute
equivalenti alla recidiva, alla pena di anni CINQUE di reclusione ed euro
20.000,00 di multa – ha interposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi di violazione di legge in punto pena, manifestamente
infondati.
La Corte d’appello ha invero adeguatamente ed esaustivamente argomentato
circa la congruità della pena inflitta dal primo Giudice, da ritenersi
significativamente mite pur risultando il prevenuto gravato da precedenti penali
ed avuto riguardo all’obiettiva gravità del fatto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dello stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno
2000).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

tipo cocaina, con principio attivo pari al 94%, dalla quale era possibile estrarre

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA