Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1144 del 08/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 1144 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
nei confronti di
Miotti Luciano, nato il 20 settembre 1947
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 26 marzo 2014;
visti gli atti e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udita l’avv. Anna Perone.

Data Udienza: 08/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 26 marzo 2014, il Tribunale di Pordenone ha assolto
l’imputato, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, dall’imputazione di
cui all’art. 349 cod. pen., relativa alla violazione dei sigilli apposti su un veicolo
sottoposto a fermo amministrativo. Il Tribunale ha, in particolare richiamato la
distinzione di regime delineata dalla sentenza Cass., sez. 3, 11 gennaio 2012, n.
20869, ritenendo che nel caso di specie sul veicolo non fossero stati posti veri e propri

proceduto alla normale riparazione del veicolo, notevolmente danneggiato a seguito di
sinistro stradale e che ciò escludeva, in punto di fatto, la sussistenza dell’elemento
soggettivo.
2. – Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) l’erronea applicazione
degli artt. 214 cod. strada, 394, 396 reg. cod. strada, perché, nel caso di specie, si
sarebbero dovuti ritenere comunque esistenti dei sigilli apposti sul veicolo, con
conseguente applicabilità della disposizione incriminatrice; 2) la mancanza e la
contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell’elemento
soggettivo, sul rilievo che la necessità di riparazioni da effettuare sul veicolo non
avrebbe implicato comunque la facoltà di rimuovere i sigilli apposti sullo stesso senza
autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, e sull’ulteriore rilievo che l’imputato
aveva comunque percorso oltre 1200 km con il veicolo, condotta assolutamente
incompatibile con le mere esigenze di riparazione addotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso deve essere qualificato come appello.
Le doglianze sub 2) attengono a vizi della motivazione, di cui all’art. 606,
comma 1, lettera e), cod. proc. pen., e come tali sono state qualificate dallo stesso
ricorrente.
Trova, pertanto, applicazione il dettato dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.,
secondo cui il ricorso diretto in cassazione che sia proposto ex art. 606, comma 1,
lettere d) ed e), cod. proc. pen. contro una sentenza o un capo di sentenza appellabile
si converte interamente in appello; e ciò anche qualora – come nel caso in esame – lo
stesso ricorso contenga anche motivi non riconducibili alle richiamate categorie di cui
all’art. 606, comma 1, lettere d) ed e), cod. proc. pen.

2

sigilli, ma semplicemente un cartello adesivo. Rileva, altresì, che l’imputato aveva

4. – Il ricorso per cassazione deve, pertanto, essere qualificato come appello,
con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Trieste, per il proseguimento del
giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il gravame come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA