Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11439 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11439 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 10/04/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UGO PETER N. IL 20/12/1982
avverso la sentenza n. 28/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
A
n.10 UGO PETER
Motivi della decisione
L’imputato quale responsabile del delitto continuato di cui all’art. 73
tipo marijuana,commessi in Padova il 10 gennaio 2012,ricorre personalmente
per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena, in
epigrafe indicata.
Denunzia vizi di difetto della motivazione in relazione alla mancata applicazione
dell’art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex plurimis
S. U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una
pronunzia di proscioglimento, atteso il contenuto dei verbali di arresto e della
confessione resa dallo stesso imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento,in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
d.P.R. n. 309/1990, di cessione e di detenzione illecita di sostanza stupefacente
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.