Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11437 del 10/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 11437 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATZEI MAURIZIO N. IL 12/01/1974
avverso la sentenza n. 79/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
14/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n.4 ATZEI Maurizio
Motivi della decisione

Deve giudicarsi inammissibile, per difetto di interesse ex art. 591, comma 1°
lett. a ) cod. proc. pen., il ricorso, come in epigrafe proposto dall’imputato per
tramite del difensore, avverso la sentenza resa in data 14 luglio 2011 dalla
Corte d’appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
lo ha assolto –

perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato – dalla

in conformità al disposto dell’art. 186, commi 10 e 2° lett. a ) cod. strada, come
novellato dalla legge n.120 del 2010, procedendo contestualmente alla riduzione
della pena già inflitta all’imputato, in continuazione con la contravvenzione,dallo
stesso commessa nel medesimo contesto fattuale, di rifiuto di sottoporsi
all’alcooltest.
Il ricorrente enuncia invero (sostanzialmente riproducendo il contenuto dell’atto
d’appello esclusivamente riferito alla contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza e non a quella di rifiuto di sottoporsi ad alcooltest, la cui affermazione
di penale responsabilità risulta ormai coperta dal giudicato fin dalla pronunzia
della sentenza di primo grado ) censure inconferenti e comunque
manifestamente infondate a fronte della pronunzia di assoluzione e del tutto
generiche circa la confermata durata della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, del tutto legittimamente fissata in UN
anno e quindi compresa tra i limiti edittali massimo e minimo, già stabiliti
all’epoca del fatto in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186, comma 7°
cod. strada.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa riqualificazione dell’illecito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA