Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11436 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11436 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA SALVATORE N. IL 27/01/1974
avverso la sentenza n. 3632/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del
13/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

n. 3 MESSINA Salvatore

Motivi della decisione

Va giudicgo inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto

dell’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Catania con sentenza
resa in data 13 aprile 2011, della contravvenzione di cui all’art. 116, commi 10 e
13° cod. strada, commessa in Catania l’ 1 ottobre 2008.
Preliminarmente

deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da

difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in
dispregio quindi al disposto dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non
iscritto nell’albo speciale;i1 che ovviamente preclude l’esame delle doglianze
dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q N1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.

d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Biagio Scillia,per conto

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