Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11435 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 11435 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLOREA BOGDAN N. IL 18/09/1988
avverso la sentenza n. 21652/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
15/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 10/04/2013

/< n. 2 FLOREA BOGDAN Motivi della decisione Va giudicata inammissibile l'appello di cui in epigrafe ( poi convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto Rorna,per conto dell'imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Roma con sentenza resa in data 15 febbraio 2010, della contravvenzione di cui all'art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in Roma l' 1 settembre 2008. Preliminarmente deve rilevarsi che l'impugnazione risulta proposta da difensore,a quella data, non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in dispregio quindi al disposto dell'art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto nell'albo speciale;i1 che ovviamente preclude l'esame delle doglianze dedotte. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000 ). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013. d'impugnazione redatto e sottoscritto dall'avv. Giuseppe Poerio, del foro di

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