Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11434 del 10/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11434 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSITI MUHAMET N. IL 28/10/1964
avverso la sentenza n. 23818/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
15/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 10/04/2013
n.1 RUSITI MUHAMET
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna di cui
in epigrafe, emessa nei suoi confronti quale responsabile della contravvenzione
di cui all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada,commessa in Roma il 29 luglio
Esso enuncia censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto
concernenti la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio
sull’erroneo rilievo che l’imputato – privo di documenti e di permesso di
soggiorno ed identificato tramite rilievi foto dattiloscopici – ignorasse la lingua
italiana ( pur avendo riferito lo stesso difensore che il verbalizzante ebbe a
dichiarare che il prevenuto parlava italiano ). Deduce quindi doglianze
sostanzialmente inconferenti a fronte di congrua ed adeguata motivazione,
immune da censure logiche, resa dal Tribunale in punto all’affermazione di
penale responsabilità dello stesso ed all’irrogazione della pena
significativamente mite.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 10 aprile 2013.
2008 è inammissibile.