Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11433 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11433 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERSIMPERGER KATIUSCIA N. IL 17/03/1979
avverso l’ordinanza n. 447/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
14/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

-1- Ersimberger Katiuscia, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere,confermata
in sede di riesame, per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata,in
concorso, rapina impropria nell’abitazione di Rognoni Luca, ricorre per cassazione avverso l’
ordinanza del tribunale di Brescia, datata 14.8.2013, che, in sede di appello, confermava il rigetto
della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti
domiciliari deciso, con la pregressa ordinanza del 19.7.2013, dal gip del tribunale di Cremala
predetta misura, inflittagli dal gip del tribunale di Crema.
Ripetendo gli stessi due motivi del ricorso per cassazione avverso la pregressa ordinanza del
riesame datata 2/4.7.2013 la ricorrente deduce,da un lato, l’erronea qualificazione giuridica della
fattispecie contestata — essersi introdotta nella abitazione altrui per rubare ed aver esercitato
violenza verso le persone intervenute- per l’ asserito significato equivoco della introduzione in
casa della persona offesa, che in realtà sarebbe avvenuta per vendere delle calze a chi ci abitava e
per 1′ inidoneità degli atti del ravvisato tentativo per non essersi realizzata la sottrazione della cosa
oggetto, in tesi del furto del furto tentato e nemmeno la violenza sulla persona di tale Draghetti
Ernesta perché fronteggiata e impedita dal pronto accorre del padrone di casa. Dall’altro rileva la
carenza di motivazione ritenendo che i plurimi precedenti penali non potevano costituire elementi
idi valutazione tali da impedire l’adozione della richiesta misura custodiale domestica
-1- Il ricorso non può accogliersi perché inammissibile.
Inammissibile il primo motivo che ripete il tentativo di contestare la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di tentata rapina impropria come contestato, gli arresti domiciliari
come richiesti presupponendo la sussistenza dei gravi indizi di reato, inammissibile anche il
secondo motivo per ripetere le stesse argomentazioni costitutive del ricorso, per questa parte,
avverso l’ ordinanza del riesame, non prospettando alcuna modifica della situazione pregressa, al
limite nemmeno quella della consistente distanza temporale tra i due provvedimenti, quello del
riesame e quello del rigetto dell’ istanza di sostituzione delle misure cautelari.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.2.2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano, per il rigetto del ricorso.

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