Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11432 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11432 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERSIMPERGER KATIUSCIA N. IL 17/03/1979
avverso l’ordinanza n. 368/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2014

-1- Ersimberger Katiuscia, già sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine 1 delitto di tentata,in concorso, rapina impropria
nell’abitazione di Rognoni Luca, ricorre per cassazione avverso 1′ ordinanza del tribunale di
Brescia, datata 2/4.7.2013, che, in sede di riesame, confermava la predetta misura, inflittagli dal gip
del tribunale di Crema con ordinanza datata 21.6.2013, e deduce,da un lato, l’erronea qualificazione
giuridica della fattispecie contestata per il significato equivoco della introduzione in casa della
persona offesa, in realtà operata con l’ intenzione di vendere delle calze a chi ci abitava e per l’
inidoneità degli atti del ravvisato tentativo per non essersi realizzata la sottrazione della cosa
oggetto, in tesi del furto del furto tentato e nemmeno la violenza sulla persona di tale Draghetti
Ernesta impedita dal pronto accorre del padrone di casa. Dall’altro rileva la carenza di motivazione
in ordine al rigetto della richiesta degli arresti domiciliari, tenuto conto della situazione familiare
della prevenuta, madre di tre figli, alcuni in tenera età e dell’ unico risalente precedente penale a
carico della prevenuta.
-2- Il ricorso non può accogliersi perché non fondato.
Invero l’ introduzione in casa della persona offesa, approfittando del portone aperto, è stato
osservato dalla teste Draghetti Ernesta , che ne ha seguito visivamente l’azione abusiva e di cui ha
dato ai giudici una rappresentazione precisa e particolareggiata, come anche della reazione violenta
dell’ indagata in seguito al suo intervento ed a quello di poco successivo del padrone di
casa,Rognoni Luca, Ora a fronte di un dato probatorio così puntuale, la ricorrente fornisce una
giustificazione che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto del tutto inidonea: entrare in
appartamento, approfittando della porta di ingresso aperta, senza previamente nè bussare né
richiamare l’ attenzione degli occupanti, può ben legittimamente configurarsi come porre in essere
atti idonei ed in equivoci al furto, tenendo conto anche della personalità della prevenuta gravata da
plurimi precedenti specifici nel periodo 1998 – 2005. Infondata è ancora la deduzione difensiva
della non configurabilità della idoneità del tentativo allorchè la condotta non si è tradotta quanto
meno nella sottrazione della cosa, il tentativo richiedendo solo atti idonei e diretti a sottrarre.
Svolge poi il tentativo di sostituire ad una deduzione logica dei giudici di merito altra che logica
certo non è la prognosi di reiterazione del reato a fronte di precedenti plurimi e specifici della
prevenuta, senza lavoro sol perchè madre di tre figli di cui qualcuno in tenera età.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l’imputato che lo ha
proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20.2.2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano, per l’ inammissibilità del ricorso;

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