Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11430 del 08/11/2013
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11430 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINflhUft
SEN/TgNZA
sul ricorso proposto da:
MARCHESANO VINCENZO N. IL 07/07/1949
MARCHESANO GENNARO N. IL 10/08/1987
avverso l’ordinanza n. 1887/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del
13/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG ott.
Data Udienza: 08/11/2013
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.
Osserva
Con ordinanza in data 13.3.2013, il Tribunale di Messina, pronunciando
su istanza del difensore di Marchesano Vincenzo e Marchesano Gennaro, ha
rigettato la richiesta di restituzione della somma di danaro in sequestro.
Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il
difensore degli imputati, deducendo la violazione dell’art.262 c.p.p. in
relazione agli artt.253 e ss. c.p.p. e 530 c.p.p. nonché la contraddittorietà e
illogicità della motivazione, rilevando che il Tribunale erroneamente ha
respinto l’avanzata richiesta di restituzione, evocando l’applicabilità
dell’art.262 co.4 c.p.p., con ciò ritenendo che la restituzione dovesse essere
condizionata al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Messina dell’11.7.2012, che assolvendo gli imputati aveva disposto il
dissequestro e la restituzione del denaro agli aventi diritto. Tale
determinazione si pone infatti in contrasto con la natura probatoria del
sequestro e con lo stesso significato assolutorio della sentenza.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
L’impugnata ordinanza è stata pronunciata dal Tribunale di Messina
allorchè il giudizio di primo grado a carico dei ricorrenti si era concluso, ma
la sentenza di assoluzione non era ancora definitiva avendo proposto appello
il pubblico ministero.
Il Procuratore Generale, nel parere scritto, ha chiesto che la Corte
dichiari inammissibile il ricorso in applicazione del principio di tassatività
dei mezzi di impugnazione stabilito dall’art.568 c.p.p., in quanto l’ordinanza
i
adottata non è impugnabile autonomamente bensì esclusivamente con
l’impugnazione contro la sentenza ai sensi dell’art.586 c.p.p.
Rileva a riguardo H Collegio che l’ordinanza impugnata non è stata
pronunciata in dibattimento, bensì successivamente alla pronuncia della
sentenza di primo grado, e previa fissazione della camera di consiglio. Ne
consegue che, sull’istanza in questione, il Tribunale si è pronunciato quale
giudice non più della cognizione bensì dell’esecuzione.
In tema di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, questa Corte
ha affermato i seguenti principi: 1) il provvedimento pronunciato “de plano”
dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art.667, co.4, c.p.p. non è ricorribile
per cassazione, poiché in tal caso è consentito proporre opposizione dinanzi
allo stesso giudice che lo ha pronunciato nelle forme previste dall’art.666,
co.3 e ss. c.p.p.; peraltro, in applicazione del principio di conservazione degli
atti, il ricorso irritualmente proposto deve qualificarsi come opposizione, con
la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione
(cfr.Cass.Sez.VI, sent.n.25615/ 2008, Rv.240529) 2) avverso il provvedimento
del giudice dell’esecuzione erratamente emesso ai sensi dell’art.666 c.p.p.
anzichè “de plano”, è esperibile l’opposizione, giacché diversamente si
priverebbe la parte impugnante dalla possibilità di far valere le doglianze di
merito, con la conseguenza che, in attuazione del principio di conservazione
di cui all’art.568, co.5 c.p.p. il ricorso deve essere qualificato come
opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione (cfr.Cass.Sez.VI,
sent.n.35408/ 2010 Rv.248633; Sez.V, sent.n.37134/ 2009 Rv.245130).
Poiché il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell’art.666
c.p.p. anziché “de plano”, essendo esperibile l’opposizione, il ricorso deve
essere qualificato quale opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione.
2
P.Q.M.
Converte il ricorso in opposizione e dispone la trasmissione degli atti al
Così deliberato, in camera di consiglio 1’8.11.2013
Il Presidente
ranco Fci
ia danese
,
Tribunale di Messina.