Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1143 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1143 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Queirolo Mauro, nato a Chiavari, il 14/10/1976;
Queirolo Andrea, nato a Coreglia Ligure, il 31/1/1949;

avverso la sentenza del 13/2/2012 del Giudice di pace di Chiavari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del ‘Sostituto Procuratore generale Dott. M.
Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della snetenza impugnata
per intervenuta remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/12/2012

1.Con sentenza del 13 febbraio 2012 il Giudice di Pace di Chiavari condannava
Queirolo Mauro e Queirolo Andrea alle pene di giustizia per il reato di ingiuria
commesso in concorso ai danni di Bacigalupi Luciano.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto i due imputati articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo deducono il travisamento delle testimonianza della persona
offesa ed ulteriori vizi motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla
della mancata considerazione di alcune prove e dell’omessa acquisizione di altre pure
invocate dalla difesa.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la mancata assunzione di una prova
decisiva in relazione al mancato accoglimento delle istanze probatorie di cui si è detto,
mentre con il terzo lamentano l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sentita come testimone assistito – e
conseguentemente le sue dichiarazioni altresì valutate ai sensi del quarto comma
dell’art. 192 c.p.p. – in quanto imputata di reato collegato ai sensi dell’art. 371 comma
2 lett. b) c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza deve essere annullata senza rinvio. Infatti in data 26 novembre 2012 è
pervenuto l’atto con cui il precedente 23 novembre i difensori e procuratori speciali
delle parti hanno proceduto dinanzi alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di
Chiavari alla formale rimessione della querela con contestuale accettazione della
medesima. Il reato si è dunque estinto e non avendo le parti raggiunto accordi di
segno diverso sul punto le spese del procedimento devono conseguentemente essere
poste a carico dei querelati.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione
della querela.
Pone le spese del procedimento a carico dei querelati.
Così deciso 1’11/12/2012

valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima anche in ragione

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