Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11425 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11425 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAIDI MAJDI N. IL 01/01/1984
TOUHAMI KHALID N. IL 02/06/1986
avverso la sentenza n. 2217/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/02/2014

-1- Saidi Majdi e Touhami Khalid, già condannati con doppia conforme – sentenze del gup del
tribunale di Padova in data 12.4.2012 e della corte di appello di Venezia in data 15.4/ 14.5.2013 —
alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2,000,00 di multa il primo, ed alla pena di anni tre,
mesi quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa il secondo, per i delitti in continuazione di
rapina pluriaggravata e lesioni personali ex artt- 81 cpv.,110, 628,1 e 3 comma n. 1 e 3 comma bis,
582, 585 c.p — capi A) e B) dell’ imputazione- ricorrono avverso la seconda decisione, deducendo
il primo, carenza di motivazione in ordine al diniego delle pur richieste attenuanti generiche, il
secondo, anch’cgli carenza di motivazione in ordine alla complessiva statuizione a suo danno: alla
colpevolezza in ordine ai due reati contestati, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex
art. 62 bis c.p., alla attenuante del risarcimento del danno alla parte offesa ex at. 62 n. 6 c.p., alla
attenuante del contributo della minima importanza ex aft. 116 c.p., infine,in ordine al trattamento
sanzionatorio e x art. 133 c.p..
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito:Saidi Majdi, Saidi Aziz e Touhami Khalid
e Badrane Rachid ( quest’ ultimo giudicato separatamente) in macchina raggiungevano
l’abitazione di tale Gobbi Vittorio, persona anziana, il primo penetrava nell’appartamento e , dopo
aver infierito sulla persona offesa, colpendolo in testa con una pietra e successivamente con calci e
pugni, si impossessava con l’aiuto del correo Badrane di un televisore e della somma di denaro di
600 euro. Durante l’azione gli altri coimputati, Saidi Aziz e Touhanmi Khali, rimanevano dentro l’
abitacolo della autovettura. La televisione poi veniva sequestrat# nell’ abitazione di Saidi Aziz.

-3- Il ricorso congiunto deve dichiararsi inammissibile per essere svolto con rilievi ed
argomentazioni che penetrano in profondità nel merito.e Non giova a Saidi Majadi sottolineare la di
lui confessione dopo la ricognizione fotografica operata dalla persona offesa per il riconoscimento
delle attenuanti generiche che non sono state concesse in forza di una articolato e congruo
argomentare: la persona offesa conosceva l’ imputato a cui aveva in precedenza dato prova di
benevolenza, il prevenuto invece aveva dimostrato una particolare ferocia con una condotta lesiva
compiuta di notte, verso una persona anziana particolarmente indifesa.
Quanto al ricorso del Touhami le ragioni di doglianza si risolvono in censure che mirano a
depotenziare di valore il discorso giudiziale prospettando una versione alternativa ai fatti non
sorretta da criteri di ragione. Invero il fatto che l’ imputato sia rimasto in macchina insieme ad alto
correo, durante l’esecuzione materiale della rapina, costituisce serio elemento di colpevolezza in
mancanza di una giustificazione di una tale presenza che non sia quella di sostenere moralmente l’
autore materiale, anche aiutandolo a trasportare 1′ oggetto rapinato. Le attenuanti generiche,quella
del risarcimento del danno, della particolare rilevanza del contributo sono state correttamente
negate dai giudici di merito che hanno considerato elementi ostativi essere il prevenuto recidivo,
avere solo parzialmente risarcito la vittima, aver contribuito in modo determinante con la sua
presenza ad una aggressione verso una vittima particolarmente indifesa per la sua tarda età.
Ragionamento inattaccabile sul piano della legittimità, anche considerando che tutte le
considerazioni della difesa, per la diversa condotta tenuta nel contesto della esecuzione del delitto,
sono state valutate ed hanno inciso su una determinazione della pena di entità minore rispetto a
quella inflitta al correo.
-5- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Giulio Romano„ per l’ inammissibilità del ricorso
di Saidi Majdi e per il rigetto del ricorso di Touhami Khalid.

pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille, così equitativamente fissata
in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e, ciascuno, della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20.2.2014

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